Tribunale di Pesaro – Sent. Est. Baldi

conto corrente – conitestazione - effetti

15/05/2012

L’attore X ha convenuto in giudizio la fondazione Y quale unica erede di V chiedendo la restituzione di somma, frutto della vendita di propri titoli, prelevata da V, prima della sua morte, dal conto corrente aperto presso la Banca cointestato tra l’attore e V. La convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato la domanda attorea eccependo l’infondatezza della pretesa dal momento che i titoli venduti, il cui prezzo era poi confluito sul conto corrente cointestato, erano di proprietà dello stesso V. Espletata una consulenza tecnica d’ufficio, sulle conclusioni come sopra precisate, la causa è stata posta in decisione. Il giudice ha così disposto: … “La domanda attorea è fondata solo in parte e. pertanto, va accolta nei limiti e per i motivi che si vanno ad esporre. Non è contestato dalle parti che il conto corrente bancario acceso presso la Banca fosse cointestato all’attore e a suo zio V. Ugualmente non è oggetto di contestazione la circostanza che, oltre all’intestazione formale, su detto conto operavano entrambi i cointestatari i quali effettuavano operazioni di vario tipo. Ancora, non è contestato che su detto conto siano confluite le somme derivanti da operazioni di compravendita di titoli di credito come precisato nell’atto di citazione. Infine, risulta confermata dalla convenuta la circostanza che V. suo dante causa abbia ricevuto da quel conto la somma pretesa dall’attore. L’attore domanda all’erede universale di V ossia all’attuale convenuta, la restituzione della somma da ultimo indicata, sostenendo trattarsi del ricavo derivante dalle operazioni relative a titolo di credito di sua esclusiva proprietà. La convenuta, dal canto suo, si oppone alla domanda affermando la piena legittimità della disposizione in favore del de cuius, suo dante causa, in quanto anche i titoli di credito erano di proprietà esclusiva di quest’ultimo e solo formalmente intestati all’attore. Punto di partenza è la disposizione di cui all’art. 1854 c.c. che prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone, gli intestatari sono considerati creditori o debitori, in solido, dei relativi saldi del conto. Occorre, però, rilevare che relativamente ai rapporti interni fra i contitolari – che poi è la questione che ci riguarda posto che l’attore si dichiara titolare esclusivo delle somme ricavate dalla vendita dei titoli di credito, confluite sul conto cointestato – vi è un contrasto nell’ambito della Suprema Corte dal momento che mentre in una pronuncia si afferma che “la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la con titolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa” (così Cass., Sez. 3^, sentenza n. 19305 del 08/08/2006), più recentemente, in un’altra pronuncia si è detto che “nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall’art. 1854 cod. civ. riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 cod. civ., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; nel consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (così Cass., Sez. 2^, sentenza n. 4066 del 19.02.2009). A ben vedere, però, il contrasto è più apparente che reale, dal momento che nell’uno come nell’altro caso la con titolarità fa presumere uguali diritti sulle somme accreditate, salvo che non si dimostri la titolarità esclusiva dei crediti. Nel caso in esame si è dato incarico ad un consulente tecnico affinchè ricostruisse le modalità di prelevamento delle somme oggetto di discussione e la storia delle operazioni bancarie eseguite sul conto corrente in oggetto. Ebbene il CTU, per un verso ha chiarito che i trasferimenti della somma ora richiesta dall’attore sono stati in parte eseguiti dall’attore medesimo in favore dello zio V, per altro verso ha evidenziato che la disponibilità delle somme sul conto è derivata dal realizzo di titoli intestati a X. Il consulente ha poi ulteriormente precisato che la mancanza di una specificazione di percentuale di proprietà delle somme derivanti dai ricavi della vendita dei titoli permette di affermare che la proprietà delle somme è da ricondursi per metà a ciascun intestatario. Le conclusioni alle quali è giunto il consulente tecnico vengono fatte proprie dal giudicante in quanto frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo e, comunque, adeguatamente chiarite in seguito ai rilievi mossi dalle parti” … …” La domanda, pertanto, va accolta solo in parte e la convenuta va condannata al pagamento della metà della somma riportata in atto di citazione oltre interessi”.

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