Tribunale di Pesaro – Ordinanza – Fazzini Est.

opposizione a decreto ingiuntivo – chiamata in causa di terzo – autorizzazione del Giudice – diniego – ragioni di economicità del giudizio

11/04/2012

“ Il Giudice Sciogliendo la riserva “ … … … omissis … . … … … “rilevato che i principi sopra espressi sono stati anche recentemente confermati dalla Corte Suprema, nella sentenza n. 22123 del 2009; rilevata pertanto l’inammissibilità (rilevabile d’ufficio) della citazione effettuata dagli opponenti nei confronti di tutte le parti diverse da X, ingiungente; rilevato che nell’atto di citazione in opposizione gli opponenti (tempestivamente) chiesto di essere autorizzati alla chiamata dei terzi, questo Giudice deve comunque provvedere sulla richiesta di autorizzazione; richiamata la giurisprudenza secondo cui “in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo”. Cassazione Sez. U, sentenza n. 4309 del 23/02/2010. Rilevato che nella fattispecie è assolutamente evidente che la chiamata dei terzi sia contraria a ogni esigenza di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e sia idonea invece a provocare un ingiustificato ritardo della decisione della domanda proposta dall’ingiungente; P.Q.M. Non autorizza la chiamata in causa di terzi, fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio, nonché per la decisione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., in ordine alla domanda formulata dagli opponenti nei confronti dei terzi chiamati”.

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