TRIBUNALE DI PESARO – ORDINANZA – EST. PAGANELLI

RICORSO D’URGENZA – LICENZIAMENTO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO A RIASSUNZIONE

07/03/2011

Con ricorso il sig. F. dipendente della s.r.l. Y (società interamente partecipata dalla Provincia di Z), ha chiesto tutela urgente contro il licenziamento allo stesso intimato, motivato in base alla decisione della Provincia di “reinternalizzare le attività relative al suo contratto”. In punto di fumus boni iuris il ricorrente ha dedotto che, essendo egli stato assunto dalla convenuta sulla base di una procedura selettiva pubblica, conforme ai principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, in caso di successiva reinternalizzazione del servizio in precedenza trasferito egli aveva diritto ad essere inserito nell’organico dell’ente Provincia. Tale conclusione era obbligata, secondo il ricorrente, in forza della direttiva comunitaria n. 77/187 e della successiva giurisprudenza comunitaria. Ha eccepito inoltre che la cessazione dell’attività della soc. Y era prevista per il 31.12.2011 e che quantomeno fino a tale data aveva diritto a continuare a lavorare per essa. Il ricorso è stato respinto. Questa la sintesi della motivazione: …” Nel caso in esame non pare possa configurarsi una fattispecie di trasferimento di azienda poiché la reinternalizzazione del servizio affidato dalla Provincia alla Soc. Y non si accompagna alla cessione di significativi elementi reali trattandosi essenzialmente di un trasferimento di (mera) attività. Non si ravvisano quindi i presupposti per l’applicazione diretta dell’art. 2112 c.c. (v. Cass. 21278/10). Non pare applicabile il disposto dell’art. 31 del D. Lgs. 165/2001, che regola il trasferimento o conferimento di attività da una pubblica amministrazione ad altri soggetti pubblici o privati. Non anche la vicenda traslativa soggettivamente speculare, nella quale il conferimento o trasferimento di attività vede come cedente un soggetto privato o come cessionaria una amministrazione pubblica. Come rilevato da autorevole dottrina, rispetto a tale ultima ipotesi, all’invocabilità dell’art. 2112 c.c. osta la regola dell’accesso solo concorsuale agli impieghi pubblici, regola che notoriamente fonda e giustifica, anche sul piano costituzionale, diversità di trattamento tra lo statuto del dipendente pubblico e di quello privato (v. Corte Cost. n. 89/2003). La selezione pubblica indetta da un soggetto privato non può in alcun modo equipararsi ad un pubblico concorso. Neppure pare invocabile il diritto comunitario. La Corte di giustizia (n. 343/98), in riferimento alla direttiva n. 77/187, ha infatti precisato che la direttiva mira soltanto ad un’armonizzazione parziale della materia di cui trattasi, estendendo essenzialmente la tutela garantita ai lavoratori in modo autonomo dal diritto dei vari Stati membri anche all’ipotesi del trasferimento dell’impresa. Il suo scopo è quindi quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, con il concessionario, onde impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento dell’impresa vengano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento. Essa non mira tuttavia ad instaurare un livello di tutela uniforme nell’intera Comunità secondo i criteri comuni. Nella fattispecie in esame il trasferimento del lavoratore della soc. Y alla Provincia, determinerebbe un profondo mutamento del suo status, per effetto dell’applicazione della disciplina propria (speciale) dei pubblici dipendenti. La determinazione di un tale effetto esorbita dagli obbiettivi della disciplina comunitaria. Dalle informazioni assunte in udienza emerge che il servizio al quale era addetto il ricorrente è effettivamente cessato (tale attività è svolta da un suo ex collega che ha vinto un concorso pubblico e lavora con la Provincia a part time) e pertanto il recesso direttamente collegato ad una effettiva decisione di natura organizzativo/produttiva”… .

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