TRIBUNALE DI PESARO – ord. Pres. Est. Perfetti

collocamento a riposo - diritto al mantenimento in servizio –ricorso ex art. 700 c.p.c. – accoglimento

18/06/2012

DECRETO “Sul reclamo depositato da X avverso l’ordinanza emessa in data 23 aprile 2012 dal Giudice monocratico – magistrato del lavoro con la quale è stata rigettata la domanda cautelare d’urgenza avanzata dalla stessa reclamante nei confronti del decreto in data 29 marzo 2012 del Ministero che ha disposto il suo collocamento a riposo a far data dal …” … “Ritenuto, quanto al requisito del periculum in mora, giudicato sussistente dal provvedimento reclamato e rispetto al quale la P.A. ha reiterato in questa sede di reclamo l’eccezione di insussistenza, che deve confermarsi sul punto il provvedimento stesso, ritenendosi sussistente senz’altro il rischio di gravi ripercussioni a carico della dipendente non solo a livello economico – in quanto è tutto da dimostrare l’argomento, dedotto dalla difesa erariale, della sostanziale equivalenza dello stipendio al trattamento pensionistico, ma anche sulla condizione personale della lavoratrice, arrivata al culmine della sua professione lavorativa e, dunque, presumibilmente a rischio di compromissione della propria salute anche psichica di fronte ad un collocamento a riposo forzato e con la prospettiva di ottenere eventualmente vittoria in un giudizio di merito i cui tempi superano senz’altro il biennio; ritenuto, quanto al fumus boni juris, che il reclamo debba accogliersi, perché da un lato – per quanto attiene alla questione della disciplina pensionistica applicabile alla fattispecie – non v’è dubbio che nel caso concreto siasi verificato un evidente ondeggiamento da parte della P.A. datrice di lavoro, la quale ebbe in un primo tempo ad emanare la circolare 30 gennaio 2012 in base alla quale “”” per coloro che sono nati nel 1947 che compiono il 65° anno di età nel 2012 – e che hanno già richiesto il trattenimento in servizio per un bienni, si rappresenta che gli stessi potranno continuare a prestare servizio, senza alcun provvedimento autorizzatorio dell’Amministrazione, fino al compimento del 66° anno”””; per poi poco tempo dopo, con la circolare 26 marzo 2012 posta a sostegno della motivazione del decreto impugnato (ed a firma dello stesso funzionario persona fisica del medesimo Dipartimento del Ministero), cambiare radicalmente opinione recependo acriticamente le direttive di una Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica dell’8 marzo precedente: ed è chiaro che un simile, ondivago, atteggiamento non può che creare incertezza circa la sussistenza del diritto che il dipendente intende far valere nel futuro giudizio di merito, sicchè il rigetto della istanza cautelare di mera anticipazione della futura decisione da parte del primo giudice assume l’aspetto di un provvedimento reiettivo nel merito della domanda, senz’altro prematuro in questa sede ove vie è necessità e sufficienza della mera verosomiglianza (fumus) del diritto azionato; ritenuto che, dall’altro lato, pur riconoscendo che l’attuale disciplina del trattamento in servizio esiga, oltre alla valutazione da parte della P.A. delle esigenze organizzative e funzionali e della particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente, altresì la ricorrenza di esigenze occupazionali della P.A., nel senso che i trattenimenti stessi siano consentiti solo in caso di cessazione dal servizio di altro personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, resta invece dubbio che tutto ciò si traduca poi nella necessità di uno “specifico provvedimento autorizzatorio ad assumere” come pretende la difesa erariale equiparando il trattenimento ad una vera e propria nuova assunzione; e, comunque, dovrà attentamente essere esaminato nel successivo giudizio di merito l’atteggiamenti della P.A. la quale non dette risposta alla istanza di trattenimento presentata dalla reclamante già nell’ottobre del 2010: comportamento che, unitamente alla emanazione della circolare 30 gennaio 2012 sopra riportata, ben potrebbe interpretarsi come un accoglimento effettivo della istanza stessa”. … …” Il Tribunale, in accoglimento del reclamo e della domanda cautelare d’urgenza con esso riproposta, ordina al Ministero di ripristinare a far data dal 1 marzo 2012 il rapporto di lavoro con la ricorrente rapporto che quindi proseguirà sino alla decisione del merito della controversia …”

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