TRIBUNALE DI PESARO ORD. EST. STORTI

Azione di riduzione e simulazione vendita quote societarie - art. 2 L. 27/2012 - competenza Tribunale delle Imprese - Sussistenza

13/07/2013

13.7.2013 Trib. Pesaro ord. Est. Storti Azione di riduzione e simulazione vendita quote societarie – art. 2 L. 27/2012 – competenza Tribunale delle imprese – sussistenza …” ritenuto che oggetto della domanda è anche l’accertamento della simulazione assoluta o relativa dell’atto con cui X cedeva a B le quote della società E. Ritenuto che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, il cosiddetto Tribunale dell’Imprese è competente anche per le cause ed i procedimenti relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali e i diritti inerenti. Ritenuto che la competenza del Tribunale dell’Imprese è quindi determinata in base all’oggetto del negozio, sul semplice presupposto cioè che il negozio per cui è causa riguardi il trasferimento di partecipazioni sociali, a prescindere dal tipo di negozio e dal tipo di domanda promossa. Ritenuto che di conseguenza non rileva ai fini della competenza che gli attori domandino la nullità del negozio per simulazione né che la domanda sia finalizzata all’accertamento dei diritti successori degli attori stessi. Ritenuto che, ai sensi del citato art. 2, comma 2, la competenza del Tribunale dell’Imprese si estende alle cause che presentino ragioni di connessione con la causa che rientra nella competenza per materia del Tribunale dell’Imprese. Ritenuto che è indubbio che siano oggettivamente e soggettivamente connesse con la domanda avente ad oggetto il trasferimento delle quote sociali sia la domanda tendente a fare accertare l’acquisto per successione in capo agli attori delle quote sociali oggetto del negozio asseritamente simulato, essendo, addirittura la domanda di simulazione pregiudiziale all’accoglimento delle seconda, sia quella avente ad oggetto l’accertamento della simulazione della vendita immobiliare effettuata da X a B in data Y, in quanto anche questa domanda è finalizzata all’acquisizione dell’immobile in capo agli attori nella sua veste di erede legittimario X. Ritenuto che l’eccezione di incompetenza è stata tempestivamente sollevata ex art. 38 cpc e che a nulla rileva in questa sede che l’eccezione non sia stata rilevata o sollevata nel procedimento cautelare di sequestro (vedere in questo senso Cass. Civ. n. 2505/2010 e 24869/2010.

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