Tribunale di Pesaro - Ord. - Est. Nitri

08/04/2013

Premesso che con ordinanza il G.I. aveva disposto la separazione delle domande, lo stesso giudice, su istanza di revoca ha statuito: … Premesso che tra la domanda risarcitoria di parte attrice e le domande di garanzia svolte dalla convenuta non sussiste litisconsorzio necessario né facoltativo (attingendo la loro legittimazione sostanziale in distinti rapporti giuridici) va rilevato che la domanda principale è stata proposta ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. e, quindi, va definita sollecitamente, essendo del tutto istruita; peraltro l’art. 702 ter cod. proc. civ. pone al quarto comma un criterio – guida per giudice, imponendo la separazione della domanda riconvenzionale qualora questa richiesta attività istruttoria. Quindi va data precedenza assoluta alla domanda proposta ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. … . … Peraltro la chiamata in causa da parte della terza assicurazione non ha interesse alcuno a porre la questione in esame, atteso che una sentenza pronunciata tra le parti non le potrà mai essere opposta, mentre nella causa separata, ove contesti la quantificazione dei danni, dovrà essere esperita nuova consulenza tecnica, sicché nessun pregiudizio può ricevere dalla separazione delle cause. … … Quanto alla convenuta l’istanza di revoca appare strumentale a ritardare la definizione della domanda principale, atteso che la predetta può imputare soltanto a sé medesima se in sede di accertamento tecnico preventivo non ha chiesto l’intervento in causa della compagnia assicuratrice. …”

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