TRIBUNALE DI PESARO - Ord. Est. Baldi

Associazione – richiesta di soci di accedere ai nomi e indirizzi degli associati – ricorso ex art. 700 cpc - accoglimento

22/02/2013

Sulla domanda cautelare proposta da V ed altri contro l’Associazione X diretta ad accedere ai registri dei soci e ad ottenere copia di verbali di riunioni del Consiglio direttivo della locale Sezione, il Giudice così ha deciso: … “In via preliminare va respinta l’eccezione sollevata in udienza dai ricorrenti in ordine al difetto di ius postulandi in capo all’avv. M, procuratore dell’Associazione. Il documento prodotto in udienza a sostegno dell’eccezione, ossia la determinazione del Presidente nazionale, indica come termine di decorrenza del commissariamento della sezione quello del 1° febbraio 2013; la procura conferita in favore del predetto professionista dal Vice Presidente della sezione riporta, invece, la data del 31.01.2013, giorno precedente a quello del commissariamento, allorquando il Vice Presidente, quindi, era nella pienezza dei poteri conferitigli dallo Statuto. Circa il merito, in primo luogo va respinta l’eccezione sollevata dalla Associazione secondo la quale il giudice ordinario non avrebbe competenza a decidere stante la rinuncia, contenuta nell’art.3 del Regolamento allegato allo Statuto, di ciascun socio ad intentare azioni legali contro l’associazione. La norma richiamata a fondamento dell’eccezione, oltre a non essere contenuta nello Statuto, dove sono fissati i principi di accordo degli associati e dove troverebbe idonea ubicazione una clausola compromissoria, letta nella sua interezza ed esattamente interpretata, proprio per il suo carattere meramente regolamentare dei comportamenti dei soci, stabilisce unicamente l’obbligo di avvalersi delle procedure interne prima di accedere agli organi di giustizia istituzionali; la sua violazione, pertanto, può avere riflessi di carattere disciplinare, come precisato all’art.8, punto 1, lett.e), del Regolamento, ma certo non determina l’incompetenza a decidere da parte del giudice. In ordine alla domanda attorea di accesso ai registri dei soci e ad ottenere le copie dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo.”… … “Il rigetto deriva dalla constatazione che il Regolamento non prevede alcuna possibilità, per gruppi o singoli soci, di accedere ai verbali del Consiglio direttivo di sezione. L’art.28 disciplina le modalità di raccolta dei verbali e stabilisce che le deliberazioni di carattere generale vanno portate alla conoscenza dei soci, rimettendo al Consiglio medesimo la scelta del modo attraverso il quale la conoscenza debba avvenire. Ne consegue che, fermo restando il diritto dei soci di avere conoscenza della sola deliberazione di carattere generale, nel caso concreto risulta legittimo il divieto di accesso al verbale visto che, come riferito dagli stessi ricorrenti, essi hanno avuto conoscenza delle deliberazioni adottate dal Consiglio nelle due sedute richiamate. Per quanto attiene, invece, al diritto di accesso ai registri dei soci per ottenere le informazioni riguardanti le generalità ed i recapiti postali, l’art.7, punto 2, comma 8, del Regolamento sancisce espressamente la possibilità di accesso per ciascun socio al citato schedario o registro, sebbene “esclusivamente per motivi relativi alla vita e all’attività sociale”. E’ evidente, quindi, stante il chiaro tenore della norma regolamentare, che il socio può legittimamente avere l’accesso purché egli lo richieda e, poi, ne usi per ragioni strettamente connesse all’attività della Associazione. La resistente, come emerge dagli atti, con l’avallo degli organi nazionali, ha rifiutato l’accesso in quanto ha ritenuto che ciò fosse diretto a porre in essere “azioni intese a creare situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti” (così testualmente la nota del Presidente nazionale). La motivazione adottata, però, rappresenta un vero e proprio processo alle intenzioni, dal momento che il Consiglio, per il solo timore di critiche al proprio operato, non può escludere la possibilità che il singolo socio entri in contatto con gli altri per promuovere iniziative tese a migliorare l’attività sociale, fermo restando che l’eventuale abuso da parte sua è passibile di sanzioni, prima di tutto di carattere disciplinare. Né può sostenersi, come ha fatto la resistente, che l’accesso allo schedario o registro determinerebbe una violazione della normativa sulla privacy dal momento che, come documentato dalla resistente medesima, ogni socio al momento dell’associazione dà per iscritto il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano in modo “funzionale allo svolgimento delle attività sociali”. In conclusione, allora, ritenuto che l’urgenza di provvedere è data dalla necessità per i ricorrenti di coinvolgere la maggior parte dei soci per la fattiva partecipazione all’approvazione del bilancio consuntivo che, secondo Regolamento, deve avvenire entro il mese di marzo del corrente anno, la domanda cautelare va accolta, seppure solo in parte come illustrato nel dispositivo che segue.” … …” P. Q. M. Il Tribunale di Pesaro accoglie in parte la domanda cautelare proposta e ordina alla Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare accesso ai registri dei soci per ottenere le informazioni riguardanti le generalità ed i recapiti postali.”…

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