TRIBUNALE DI PESARO - ORD. COLL. PRES. E REL. PERFETTI

SEQUESTRO LIBERATORIO

06/05/2009

La società X proponeva ricorso per sequestro liberatorio ex art. 689 c.p.c., su somme ingiunte da Y. Con ordinanza 16.3.2009 veniva dichiarato il ricorso inammissibile dal G. D. del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata Fano. La Società X ha proposto reclamo al collegio avverso tale ordinanza condividendo il principio di diritto in essa contenuta ma contestandone l’applicabilità nel caso di specie, in quanto il proprio ricorso per sequestro era antecedente di un giorno rispetto al deposito e comunque all’emanazione dei decreti ingiuntivi, richiesti da Y e, in ogni caso, la provvisoria esecutività era stata nel frattempo sospesa dal giudice. Il Tribunale ha confermato la decisione precedente dichiarando l’inammissibilità del reclamo, precisando: “Anche non volendo considerare l’esistenza di un essenziale ostacolo alla concessione della cautela costituito dalla mancanza di qualsiasi offerta o messa a disposizione del denaro in favore dei creditori ad opera della società debitrice, il che rendeva del tutto inutilizzabile l’istituto ex art. 687 c.p.c., comunque il reclamo si presenta come inammissibile per la ragione che la società reclamante si limita a richiedere soltanto la revoca della statuizione di condanna nelle spese del giudizio cautelare e ciò come conseguenza della dedotta erroneità della decisione nel merito, decisione – quest’ultima – che tuttavia non viene espressamente impugnata e della quale la reclamante non chiede la riforma o la revoca, affermandone anzi l’esattezza sul piano teorico”.

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