TRIBUNALE DI PESARO Ord. Coll. Perfetti Pres. Est.

Ordinanza ex art. 615 c.p.c. – pignoramento non ancora eseguito – inammissibilità del reclamo

16/06/2011

“ Sul reclamo depositato da Z avverso l’ordinanza con la quale il Giudice monocratico di questo Tribunale ha rigettato l’istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo costituito dal rogito notarile …”. …” ritenuto che l’ordinanza impugnata, avendo provveduto su istanza di inibitoria della efficacia del titolo esecutivo impugnato con opposizione a precetto, cioè quando ancora l’esecuzione non è iniziata (donde l’erroneo richiamo da parte del ricorrente all’art. 624 c.p.c.), non sembra al Collegio suscettibile di reclamo : 1) Sia perché la reclamabilità è stata prevista solo per l’ordinanza preannunziata dal Giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. con la quale viene sospeso il processo esecutivo, mentre analoga reclamabilità non è stata prevista per il provvedimento del giudice della cognizione (competente sulla domanda di opposizione) che decide sulla istanza in esame, cioè di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c. (ed è rilevante notare che la stessa legge n. 80/2005 che ha introdotto la reclamabilità ex art. 669-terdecies della prima ordinanza – quella ex art. 624 c.p.c. – ha innovato anche l’art. 615 in tema di opposizione all’esecuzione introducendo la facoltà per il giudice -concorrendo gravi motivi – di sospendere l’efficacia del titolo, ma nulla ha detto circa una eventuale impugnabilità di tale ultimo provvedimento); 2) sia perché non appare applicabile la norma dell’art. 669 – quaterdecies c.p.c. la quale estende la disciplina del procedimento cautelare uniforme (e quindi anche la reclamabilità dell’ordinanza che decide sull’istanza), oltre che “ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo”, anche “agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”, non rientrando l’ordinanza qui impugnata in nessuna delle suddette categorie (non appartiene a nessuna delle sezioni indicate del c.p.c., né è prevista dal codice civile o da legge speciale). P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile” …

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