Tribunale di Pesaro – Est. Nitri

Riti alternativi – art. 702 bis cpc – cause connesse - separazione

15/11/2012

Va premesso che l’attrice, dopo l’espletamento di un ATP avvenuto in contraddittorio con i convenuti con la chiamata in causa di una sola delle compagnie assicuratrici, ha introdotto ricorso ex art. 702 bis cpc per risarcimento danni. Le altre compagnie assicuratrici, costituendosi in giudizio ed eccependo il mancato loro contraddittorio nei confronti dell’accertamento tecnico svolto in ATP hanno chiesto la conversione del rito ordinario in sommario, cui si sono associati i convenuti ed opposto l’attore. Il G.I. ha così deciso: Premesso: - che parte attrice ha svolto un’azione di responsabilità extracontrattuale esclusivamente nei riguardi dell’impresa A, che ha eseguito le opere edilizie che avrebbero causato i danni alla proprietà, e del direttore dei lavori B, - che in questo successivo giudizio, di merito sono presenti altri soggetti, chiamati in causa da quei convenuti, i quali, a loro volta, hanno formulato contestazioni ed istanze istruttorie, tra cui la richiesta di nuova consulenza tecnica, - che parte attrice si è fermamente opposta al mutamento del rito (da sommario in ordinario) – come sarebbe, invece, necessario fare in presenza delle suddette richieste istruttorie – manifestando l’interesse, pienamente compensabile, ad una sollecita definizione della controversia, Rilevato: - che le domande di “manleva” svolte nei riguardi dei chiamati in causa da soli convenuti – in difetto di estensione della domanda da parte dell’attrice – ben possono essere trattate separatamente, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario ed atteso che i convenuti e l’iniziale soggetto chiamato in causa (Assicurazione C) hanno tutti partecipato all’accertamento tecnico preventivo, - che, pertanto, va disposta la separazione delle domande suddette, con la conseguenza che le altre eccezioni hinc et inde sollevate sono assorbite da tale decisione PQM Letto l’art. 103 cod.proc.civ., DISPONE 1) la separazione della domanda svolta da parte attrice nei riguardi dei convenuti A e B e da quest’ultimo nei riguardi della Assicurazione C dalle domande svolte dalla società A nei riguardi delle società D ed E Assicurazione, con la formazione da parte della cancelleria di altro fascicolo di causa contenente questa ordinanza e gli atti relativi alle domande svolte nei riguardi delle suddette parti.” …

© Artistiko Web Agency