TRIBUNALE DI PESARO - Decreto - Presidente Est. Perfetti

Opposizione a precetto – Reclamabilità ordinanza di sospensione efficacia del titolo esecutivo – Applicabilità dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. - Giusto processo

09/12/2011

In merito al reclamo avverso ordinanza con cui il Giudice disponeva la sospensione dell’efficacia di due titoli esecutivi in base ai quali gli odierni reclamanti avevano notificato altrettanti atti di precetto alla debitrice Società X, il Tribunale di Pesaro, in data 09.12.2011, rendeva il seguente decreto: “…ritenuto che l’ordinanza impugnata riguarda una opposizione a precetto proposta dalla Società X contro esecuzione non ancora iniziata e, dunque, una opposizione ex art. 615,1° comma, c.p.c. (così infatti, esattamente la qualificano tanto la ricorrente nella citazione in opposizione – ove ha chiesto la sospensione della efficacia dei titoli, rappresentati dai due decreti ingiuntivi, nel timore che “gli opposti dovessero procedere, come tutto lascia credere, alla esecuzione”-,quanto il primo giudice nel proemio del provvedimento reclamato e nel suo dispositivo); ritenuto che tale provvedimento (di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli) non sembra al Collegio suscettibile di reclamo: 1) sia perché la reclamabilità è stata prevista espressamente solo per l’ordinanza pronunciata dal Giudice dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. con la quale viene sospeso il processo esecutivo, mentre analoga reclamabilità non è stata prevista per il provvedimento del giudice della cognizione (competente sulla domanda di opposizione) che decide sulla istanza in esame, cioè di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo ex art. 615 c.p.c. (ed è rilevabile notare che la stessa legge n. 80/2005 che ha introdotto la reclamabilità ex art. 669-terdecies della prima ordinanza – quella ex art. 624 c.p.c. – ha innovato anche l’art. 615 in tema di opposizione all’esecuzione introducendo la facoltà per il giudice - concorrendo gravi motivi – di sospendere l’efficacia del titolo, ma nulla ha detto circa una eventuale impugnabilità di tale ultimo provvedimento); 2) sia perché non appare applicabile la norma dell’art. 669-quaterdecies c.p.c. la quale estende la disciplina del procedimento cautelare uniforme (e quindi anche la reclamabilità dell’ordinanza che decide sull’istanza), oltre che “ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo”, anche “agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali”, non rientrando l’ordinanza qui impugnata in nessuna delle suddette categorie (non appartiene a nessuna delle sezioni indicate del c.p.c., né è prevista dal codice civile o legge speciale); 3) sia per la ragione, infine, che la sovrabbondanza di istituti lato sensu impugnatori (impugnazioni vere e proprie nei vari gradi, opposizioni, reclami etc.) caratterizzante l’attuale ordinamento processuale non sembra coerente con il principio, ora costituzionalmente garantito, del processo giusto, che per ciò deve essere – anche- sollecito: ciò che induce, nel corso delle altre ragioni sopra esposte, a privilegiare quella specifica interpretazione del sistema positivo; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile…”

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