TRIBUNALE DI ANCONA – ORDINANZA Est. De Silvestro

lista testi – errore di trascrizione – decadenza

09/06/2011

Per un errore di battitura nella memoria istruttoria 183 c VI c.p.c. l’attore indica un teste con l’esatto nome di battesimo e la città di residenza, ma con la prima lettera del cognome errata (es. Malentini e non Valentini). Il teste viene citato col vero nome ed è presente all’udienza. Altro teste della lista, regolarmente citato, è risultato medio tempore deceduto. .....“La difesa di X chiede di sentire la teste P.G. indicata erroneamente a pag. 35 della memoria istruttoria come P.P. res. a Y. La difesa del convenuto eccepisce l’inammissibilità del teste in quanto mai indicato nella memoria istruttoria se non quale P.G. nome differente. La difesa attrice fa presente che la corrispondenza del nome di battesimo e l’identità del cognome se non per una sola lettera e la res. a Y rendono senza equivoci manifesta la identità del teste. La difesa del convenuto rileva che è indicato esclusivamente il comune di residenza e non la via dalla quale eventualmente avrebbe potuto desumersi l’errore materiale nell’indicazione del cognome. Il G.I. non ammette la deposizione del teste trattandosi di teste mai indicato tempestivamente in atti. La difesa di X chiede che il teste deceduto S. possa essere sostituito con un nuovo teste che viene indicato nella sig. P.G.. La difesa del convenuto si oppone non ritenendo ammissibile la sostituzione del teste decaduto. Il G.I. non ammette la sostituzione in quanto i testi devono essere indicati a pena di decadenza nei termini perentori istruttori di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2.”……

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