Trib. Urbino – sez. lavoro - Sentenza 73/2010 - Est. Marrone

Indennità sostitutiva di preavviso - Cessione di azienda

06/04/2010

I ricorrenti, impiegati della società x, transitati direttamente e senza soluzione di continuità alle dipendenze di altra società del gruppo cui era stata trasferita l’azienda, adivano l’intestato Tribunale per veder loro riconosciuto l’accertamento del mancato rispetto del termine di preavviso di licenziamento da parte del datore di lavoro e la sua condanna al pagamento degli importi indicati, per ciascuno, oltre agli accessori di legge e vittoria di spese del giudizio. Sostenevano i ricorrenti che comunicato il licenziamento con missiva 23.4.2007 e avvenuto l’accordo tra le parti sindacali e il datore di lavoro in data 6.4.2007 che nulla aveva previsto in deroga alle disposizioni normative a loro tutela, gli stessi avevano diritto ad indennità sostitutiva di preavviso. Si costituiva la resistente deducendo di nulla dovere vero che: - i ricorrenti erano stati assunti nuovamente da altra società del gruppo cui era stata trasferita l’azienda a seguito di accordo raggiunto con la rappresentanza sindacale dei lavoratori; - di aver ceduto l’azienda in data 24.4.2007 mentre i rapporti di lavoro erano proseguiti sino al 30.4.2007 con la conseguenza che a tale data l’azienda doveva considerarsi già ceduta con ogni conseguenza in ordine alla mancata effettiva cessazione dei rapporti; - di non dovere in ogni caso gli importi reclamati in mancanza delle modalità precise di calcolo, delle voci retributive assunte a base del conteggio e del CCNL ritenuto applicabile. Il ricorso è stato respinto. Queste le motivazioni esposte in sentenza. …“Rileva il Giudicante come il datore di lavoro non abbia intimato un licenziamento ai ricorrenti il cui rapporto di lavoro è invero proseguito senza soluzione di continuità. Come statuito dall’art. 2112 c.c., ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce infatti di per sé motivo di licenziamento motivo per cui proseguendo con il cessionario dell’azienda o del ramo di essa il rapporto di lavoro, non si produce a seguito della cessione alcun effetto estintivo del rapporto e quindi non spetta ai ricorrenti alcun indennità sostitutiva di preavviso”…. Il giudice altresì ha evidenziato che..“la giurisprudenza di legittimità ha statuito per il caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con assunzione da parte di altro datore di lavoro senza soluzione di continuità, che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118 c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 4553 del 20.4.1995)”…. “Come nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella richiamata pronuncia, nel caso che ci occupa il rapporto di lavoro è cessato consensualmente (a seguito del citato accordo sindacale) con l’odierna convenuta, proseguendo senza soluzione di continuità con diverso datore di lavoro. A nulla rileva che nell’accordo sindacale non sia stata prevista la non spettanza della indennità sostitutiva del preavviso: il sindacato ed il rappresentante del datore di lavoro hanno espressamente pattuito che il rapporto di lavoro si sarebbe risolto, ex latere datoris, proseguendo senza soluzione di continuità con altro datore di lavoro. Tanto basta ad escludere il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla mancanza di esplicita pattuizione delle parti in tal senso. Nel caso di specie non sussistono dunque i presupposti per l’applicazione dell’art. 2118 c.c., con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata”.

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