Trib. Pesaro – Sent. 722 Pen. Mon. Est. De Luca

abuso edilizio – veranda condonata – sostituzione elementi – insussistenza del reato

27/06/2013

…” Gli imputati venivano citati a giudizio innanzi a questo Tribunale monocratico. All’esito dell’odierna udienza dibattimentale, svolta l’istruttoria, mediante produzione documentale, esame testi, ed esame dell’imputato, il P.M. e la difesa concludevano nei modi sopra menzionati. Anche a prescindere dall’esame della diversità delle posizioni soggettive (proprietario l’uno e semplice appartenente all’impresa edile l’altro) in accordo con la richiesta delle difese, gli imputati vanno assolti perché il fatto non è previsto come reato, per le seguenti considerazioni. Va rilevato come, dalle risultanze documentali, e dalle dichiarazioni ascoltate, a fronte di una contestazione che ha ad oggetto l’avvenuta realizzazione di un’opera consiste nell’applicazione di pannelli in policarbonato nel contesto di una struttura preesistente e già condonata urbanisticamente dal dante causa come volume utile, descritta nella relazione allegata al condono come superficie chiusa e come tale sanata mediante il pagamento del massimo degli oneri previsti; anche la planimetria catastale depositata all’epoca del condono attesta l’esistenza di un volume delimitato e chiuso; l’unica anomalia rilevata dagli uffici competenti, nel contesto, è il fatto che la foto allegata alla domanda di condono, depositata nel 1999 a fronte di una domanda del 1986, non riporti l’immagine di un volume in tutto e per tutto chiuso, ma è certo che la stessa riporta la muratura preesistente e tutt’ora esistente, che vale a delimitare il volume, e che dà ad oggi contezza del fatto che i lavori oggetto di contestazione non esorbitano assolutamente dalla volumetria condonata, cosa desumibile dalle stesse dichiarazioni del teste d’accusa, Tenente B; il fatto che la veranda, nel tempo, possa avere visto, a fasi alterne, il montaggio o lo smontaggio di quelli che appaiono infissi leggeri di completamento (utili in inverno e molto meno in estate), non può valere a smentire il dato relativo all’avvenuto condono della superficie come pienamente utile, nei termini specificati nella consulenza dell’arch. T. alla quale, con piena condivisione, si opera rinvio. Nel contesto, il mero rifacimento ed ammodernamento di quelli che devono essere ritenuti infissi, pannelli e vetrate non appare necessitare di permesso di costruire, non dando luogo, eventuali omissioni nelle comunicazione al Comune, ad aspetti di penale rilevanza. Quanto agli ulteriori capi in contestazione, stante la natura delle opere, chiaramente qualificabili come opere minori e quale ricostruzione di pannelli leggeri simili a quelli preesistenti, prive di impatto ulteriore sulla struttura portante, le stesse devono ritenersi esenti dall’applicabilità delle relative normative di riferimento. Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, pronunciata sentenza assolutoria con la formula perché il fatto non sussiste.

© Artistiko Web Agency