Trib. Pesaro – Pen.Mon. Est. Marinelli

Divorzio – mancato pagamento assegno stabilito nell’ordinanza Presidenziale reato p.p. art. 12 sexies L. 898/70 – insussistenza –

30/11/2012

…” Al dibattimento dopo la propria deposizione la p.o. ha rimesso la querela proposta con accettazione dell’imputato. Pur non incidendo detta condotta sulla procedibilità del reato va condiviso quanto evidenziato dal difensore nell’ambito della memoria proposta circa la non estensibilità della fattispecie contestata all’ipotesi in cui la somma non sia stata indicata nella sentenza di divorzio, ma sia richiamata nell’ambito di un’ordinanza interinale emessa nel relativo giudizio, come avvenuto nel caso di specie nel quale la sentenza di divorzio ha rimesso la regolamentazione delle condizioni economiche ad un ulteriore giudizio senza richiamare le pattuizioni tra le parti cui l’ordinanza era collegata (doc. 2 difesa). Al riguardo la necessità della sentenza è affermata dalla giurisprudenza richiamata dal difensore (Cass. Sez. VI 3.2.1999 n. 2824) e trova ulteriore riscontro nell’affermazione secondo cui in tema di reati contro la famiglia, la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell’art. 12-sexies legge 1° dicembre 1970 n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 (recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda unicamente l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore dei figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l’inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall’art. 570 cod. pen. Cass. Sez. 6, n. 36263 del 22/09/2011 dep. 06/10/2011 Rv. 250879). … PQM Visto l’art. 530 cpp Assolve L’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

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