Trib. Pesaro - Est. Carbini

Nullità Delibere Consorzio Urbanizzazione

20/08/2008

La sentenza, parziale, ha dichiarato la nullità di alcune delibere assunte da un Consorzio di Urbanizzazione a maggioranza dei consorti accogliendo la domanda spiegata in tal senso da uno dei consorti dissenziente. Queste le parti salienti della motivazione: “Le delibere “de quo” devono ritenersi nulle ed impugnabili in ogni tempo in base alla disciplina di cui all’art. 23 c.c.”…… ……“E’ pacifico in giurisprudenza che ai consorzi di urbanizzazione si applica sia la disciplina in tema di comunione sia quella in tema di associazioni non riconosciute”…… ……“I consorzi di urbanizzazione rappresentano una figura atipica che assume i connotati dell’associazione non riconosciuta regolata dagli accordi degli associati”…… ……“Nel caso in esame si ritiene di applicare, quanto al regime dell’impugnazione della delibera consortile, la disciplina delle associazioni non riconosciute, in quanto di maggiore tutela rispetto a quella in tema di comunione, per i consorziati, proprio aderendo alla pronuncia dell’Alta Corte che considera fonte primaria dei consorzi di urbanizzazione la disciplina delle associazioni non riconosciute per quanto ai profili organizzativi ed associativi.” … …”Ebbene, in base all’art. 23 c.c. non vi sono termini per impugnare la delibera che sia stata adottata in contrasto con lo Statuto”…… ……“Le disposizioni sull’annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 cod. civ.) – applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute – non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali (come nell’ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo Statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato (Cass. n. 1408 del 04.02.1993). Ritenuto pertanto che la domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l’annullabilità e/o la nullità delle delibere in questione è ammissibile, ne va valutato il merito, valutazione prodromica rispetto alla decisione della fondatezza della domanda attorea”…… ……“Quanto alla delibera del ________, essa si ritiene effettivamente in contrasto con la previsione dello statuto del Consorzio di Urbanizzazione che all’art. 3 stabilisce: il consorzio provvede… alla distribuzione tra i consorziati della edificabilità del comparto in modo che ciascun consegua un volume edificatorio e una conseguente superficie utile proporzionale alla superficie territoriale di rispettiva proprietà…a tal fine non è previsto l’obbligo di delegare il consorzio all’incasso delle indennità di esproprio o anticipazioni su dette indennità delle proprietà destinate a Peep intendendosi che le medesime indennità rimangano di esclusiva spettanza degli aventi diritto”. … …”Tale chiara affermazione esclude quindi la possibilità per il Consorzio di imporre ai consorziati la delega in favore del Consorzio all’incasso delle indennità rendendosi necessarie la decisione unanime dei consorziati sul punto. Né leggasi tale affermazione statutaria come una mancata previsione, allo stato, dell’obbligo di delegare il Consorzio salva diversa successiva volontà espressa anche a maggioranza dei consorziati. Tale interpretazione va esclusa, sia per la perentorietà dell’inciso “intendendosi che le indennità rimangano di esclusiva spettanza degli aventi diritto” sia perché poi il comma successivo dello statuto statuisce: “ Ma è fatto obbligo a tutti i consorziati di conguagliare tramite il Consorzio gli altri consorziati per effetto della redistribuzione delle aree e delle volumetrie…” con ciò contemperando, in modo rigido, la previsione del comma precedente. Inoltre l’art. 5 dell’atto costitutivo sancisce che il Consorzio non ha fini di lucro e che al Consorzio non viene conferito alcun diritto reale sui terreni posseduti dai Consorziati. L’art. 1 dell’atto costitutivo statuisce poi che lo scopo del consorzio è quello di urbanizzare i terreni, stabilire la ripartizione degli oneri e spese di urbanizzazione e quindi la delibera in esame sarebbe eccedente tale scopo. Dalla lettura sistematica quindi dello statuto e dell’atto costitutivo deve concludersi per la necessità dell’unanimità dei consensi per poter obbligare i consorziati all’incasso delle indennità di esproprio. E’ fatto salva ovviamente la possibilità per i singoli consorziati di delegare all’incasso il consorzio”……

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