Trib. di Pesaro - Ord. Coll. Pres. Est. Perfetti

Sequestro Giudiziario - indizi gravi e concordanti - quote societarie - concedibilità - intervento in sede di reclamo - inammissibilità

11/02/2013

Sul reclamo – omissis - avverso l’ordinanza con la quale il Giudice monocratico presso questo ufficio ha rigettato la domanda cautelare di sequestro giudiziario avanzata dagli odierni reclamanti in relazione alle quote della società X oggetto dell’atto di cessione tra M e V.”. – omissis- Ritenuta preliminarmente l’inammissibilità dell’intervento di L come sopra rappresentato, intervento che, ove ammissibile nel primo grado della fase cautelare, non lo è senz’altro in questa fase di reclamo alla quale debbono applicarsi, con i dovuti adattamenti, le regole generali del processo di impugnazione, tra le quali quelle ex art. 344 c.p.c., e non essendo stata nemmeno dedotta dall’interveniente la condizione eccezionale preveduta dalla suddetta norma. Ritenuto che il fumus boni juris del diritto che la parte reclamante ha azionato nei confronti dei convenuti sembra – all’esito della deliberazione necessariamente sommaria degli elementi (altrettanto ovviamente) indiziari offerto in questa fase cautelare – ricorrere considerando i numerosi e concordanti elementi fattuali descritti nei ricorsi cautelari, prima tra i quali: la pluralità delle intestazioni effettuate dal de cuius M in favore della convenuta V privi di giustificazione economica evidente; la contemporanea pendenza della procedura fallimentare della società X le cui quote furono oggetto della cessione (a sua volta oggetto della presente controversia cautelare) che, da sola, rendeva affatto aleatoria la rilevanza economica – in sé del negozio (nemmeno iscritto subito nel registro sociale); il contenuto della lettera – “testamento” del titolare M (prodotta dai ricorrenti e non contestata nella sua paternità da parte resistente, almeno in primo grado) dove – sia pure come espressione di desiderata, come afferma parte resistente (né poteva essere diversamente, vista la formale titolarità in capo alla convenuta) – il de cuius invitava la “intestataria” delle quote della società al momento di incassare le somme di denaro rivenienti dalla chiusura del fallimento, ad utilizzarle secondo precise e dettagliate modalità e destinazioni specificamente indicate nel documento stesso; il contenuto della lettera a firma dell’Avv. prodotta in atti – documento da confermare in giudizio e comunque utilizzabile in questa sede a livello meramente indiziario, per la sua precisione nei particolari e logicità di sostanza – dal quale emerge pienamente il carattere fittizio della intestazione (anche) delle predette quote societarie; ritenuto – quanto al requisito del periculum – che nel bilanciamento dei contrapposti interessi debba prevalere in questa sede cautelare quello di parte ricorrente, posto che la sottrazione alla convenuta della disponibilità delle quote sociali non comporterebbe per la stessa alcun, immediato ed evidente, pregiudizio di carattere economico, mentre all’opposto la disponibilità delle stesse potrebbe determinare, in vista della imminente chiusura della procedura fallimentare e del conseguente rientro in bonis da parte della predetta società, la probabile (e già annunciata: verbale di assemblea) divisione tra i soci del residuo patrimonio (costituito dalla notevole somma di denaro rinveniente dal fallimento come attivo residuo) e, quindi il rischio di definitiva sottrazione di ogni, residua risorsa finanziaria in danno di coloro i quali dovessero risultare vittoriosi nel giudizio di merito; ritenuto, infine, che la già proposta domanda principale di simulazione assoluta (o in subordine di simulazione relativa) dell’atto di cessione delle quote e l’opportunità che, nelle more di tale giudizio, si proceda alla gestione del patrimonio sociale quale risultante dal progetto di chiusura prodotto in atti a firma del curatore, integrano gli estremi, rispettivamente, della controversia sulla proprietà dei beni oggetto del richiesto sequestro giudiziario (la questione della eccepita usucapione in favore della convenuta non risulta dotata, in questa sede, di valenza assorbente, anche in considerazione della domanda di riduzione proposta anch’essa dai ricorrenti) da un lato e dall’altro della opportunità di provvedere alla custodia temporanea delle quote stesse: dunque, dei presupposti specifici della misura cautelare ex art. 670 c.p.c.; P.Q.M. - dichiara inammissibile l’intervento di come sopra rappresentato; in accoglimento del ricorso ed a modifica della reclamata ordinanza, autorizza il sequestro giudiziario delle quote della società X – omissis -

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