Trib. Ancona-Sez. Lavoro- Est. Sbano

Concorso-esclusione-ricorso ex art.700 c.p.c.

22/12/2010

…” Il ricorso appare infondato e va respinto. I ricorrenti chiedono, in via cautelare, l’emissione dei provvedimenti immediati e necessari per ovviare all’esclusione della prova di esame indetta per la progressione orizzontale, deliberata da ente pubblico, prevedendo l’ammissione a svolgere con riserva la prova di selezione. Sotto il profili del periculum in mora, va rilevato che, come documentato da parte convenuta all’atto della costituzione in giudizio, la prova selettiva in questione si era già svolta (15.11.2010), all’atto del deposito del ricorso cautelare (22.11.2009). Il provvedimento richiesto in ricorso appare, dunque, di impossibile attuazione, considerato l’avvenuto svolgimento della prova. Peraltro, anche con riguardo al fumus boni juris, non appare condivisibile la doglianza di parte ricorrente. Da un lato infatti, l’esclusione dalla selezione in caso di mancata allegazione alla domanda di copia del documento di identità era già espressamente prevista dal bando di concorso, dall’altro, l’art. 38 del DPR n. 445/2000 prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In questo quadro, non appare illegittima la richiesta di produzione del documenti di identità, al fine di dare valore di autocertificazione al curriculum allegato alla domanda, potendo questo contenere anche e, soprattutto, circostanze non note alla pubblica amministrazione (v. titoli di studio conseguiti dopo l’accesso all’impiego, corsi di formazione privati attività di lavoro svolta presso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni) “…

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