TAR Marche – sent. Breve nr. 100/2014 – pres. ff. Est. Morri

Domanda Sanatoria – comunicazione motivi ostativi – provvedimenti finale – contenuto non coincidenti – principi giusto procedimento – stato dei luoghi – incertezza – difetto di istruttoria

15/01/2014

Oggetto del ricorso è l’impugnazione del diniego di sanatoria anticipata da un avviso di rigetto della domanda stessa ex art. 10 L. 241/1990, per la realizzazione di garage interrato a servizio di fabbricato residenziale. Il collegio ha accolto il ricorso sottolineando in primo luogo che la violazione urbanistica si può limitare a “… quella contenuta nel provvedimento conclusivo, ovvero il ritenuto artificiale interramento dell’edificio modificativo del profilo originale del terreno. …” “… Ciò in coerenza con i principi del giusto procedimento amministrativo incentrati sulla dialettica amministrazione / utente volta a risolvere, in sede procedimentale, tutte le eventuali problematiche che si oppongono al rilascio dell’utilità richiesta. La comunicazione di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è finalizzata proprio al raggiungimento di tale risultato, per cui le ragioni ostative non espressamente confermate nel provvedimento conclusivo devono intendersi superate. … … In tal modo si garantisce anche la certezza della motivazione (che deve indicare espressamente, a norma dell’art. 3 comma 1 della richiamata Legge n. 241/1990, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria), rendendo così trasparente e comprensibile l’iter logico che ha condotto alla determinazione finale. … Nel merito (modifica del profilo originale del terreno), il Collegio osserva “… in punto di diritto, che tale presupposto deve ritenersi ostativo all’applicazione dei benefici di cui all’art. 9 della Legge n. 122/1989, dovendosi condividere l’indirizzo interpretativo adottato dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui la possibilità di costruire parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari è ammessa solo se questi vengono realizzati nel sottosuolo per la loro intera altezza, ovvero risultino totalmente interrati sotto l’originario piano naturale di campagna (che non deve quindi subire modificazioni artificiali). In caso contrario si verifica una trasformazione permanente del territorio, per cui la costruzione va assoggettata alla disciplina urbanistica prevista per le nuove costruzioni fuori terra (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 16.4.2012 n. 2185; TAR Toscana, Sez. III 23.7.2012 n. 1348; TAR Sardegna, Sez. II 29.5.2012 n. 542; TAR Molise, Sez. I, 4.8.2011 n. 532; TAR Liguria, Sez. I, 21.7.2011 n. 1176). … … Va quindi disattesa la seconda parte delle censure contenute nel punto A dei motivi di ricorso riguardo alla pretesa irrilevanza del profilo del terreno ante operam. …” Tuttavia, la mancanza di elementi tecnici idonei a ricostruire esattamente il profilo naturale ante operam dal quale partire per poi valutare l’entità dell’eventuale modifica (che l’Amministrazione ha dato per avvenuta), non è sufficiente a sorreggere il provvedimenti della P.A. Invero, l’atto “… si limita genericamente ad affermare che l’interramento artificiale ha, di fatto, “modificato in modo apprezzabile” il profilo originale del terreno senza tuttavia fornire ulteriori e più precise indicazioni (attraverso quali documenti è stato desunto l’andamento del profilo originario e quale è stata l’entità, in termini numerici, della modifica contestata alla ricorrente). Anche il resto della documentazione istruttoria, versata in atti, non fornisce elementi conoscitivi più precisi, atteso che si riferisce alla rappresentazione fotografica dei luoghi durante e dopo i lavori. … … Il ricorso deve quindi essere accolto poiché la determinazione impugnata si basa su presupposti di fatto non sufficientemente dimostrati da parte del Comune, che ne afferma genericamente l’esistenza negando, per tale ragione, l’utilità richiesta. …

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