TAR MARCHE SENT. 732/2012 – Pres. FFed Est. Morri

Aumento unità immobiliari – è dovuto il pagamento degli oneri – fattispecie

21/11/2012

FATTO e DIRITTO 1. Con l’odierno ricorso viene impugnato il provvedimento, con cui il Comune di X sottopone la realizzazione dei lavori di cui a DIA al pagamento degli oneri concessori e del contributo commisurato al costo di costruzione. Viene contestualmente chiesto l’accertamento della gratuità del titolo nonché la restituzione delle rate già spontaneamente versate. La predetta DIA ha per oggetto il frazionamento, in tre autonome unità commerciali, del locale ubicato al piano terra dell’edificio già realizzato con permesso di costruire n. x/2005, nella sua configurazione unitaria derivante da due pregresse DIA, con le quali si provvedeva alla fusione, e parziale cambio d’uso, delle originarie cinque unità con destinazione mista “laboratorio produttivo, magazzino e/o deposito, attività commerciale” … … Con un’unica ed articolata censura viene dedotta violazione degli artt. 3, 10, 16 e 22 del DPR n. 380/2001, degli artt. 3, 5, 6 e 10 della Legge n. 10/1977, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, difetto istruttorio e di motivazione. In particolare la ricorrente evidenzia che i lavori di cui alla DIA 21.6.2010 non comportano il pagamento di alcun contributo poiché: - l’edificio veniva realizzato all’interno di un piano di lottizzazione con convenzione attuativa che prevedeva, a carico dei lottizzanti, la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo del relativo contributo; - la DIA veniva depositata sotto la vigenza di tale convenzione, poiché il giorno di scadenza della stessa (20.6.2010) era domenica; - la realizzazione delle nuove tre unità immobiliari …”, ripropone l’originaria ripartizione interna del permesso di costruire n. x/2005 e successive varianti, il cui contributo concessorio era già stato indirettamente corrisposto attraverso la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Di conseguenza non si verifica alcun aumento di carico urbanistico e la pretesa del Comune comporterebbe una illegittima duplicazione degli oneri; - la normativa di lottizzazione, applicabile anche dopo la scadenza della convenzione attuativa, consente comunque (art. 3) la variazione del numero delle unità immobiliari. 2.1 L’articolata censura non merita condivisione. 2.2 Va preliminarmente chiarita la natura delle opere in oggetto, ovvero se debbano considerarsi onerose o gratuite indipendentemente dalla loro riconducibilità (o meno) al regime convenzionale afferente al piano di lottizzazione entro cui ricadono. Il Collegio ritiene che trattasi di intervento oneroso. Da una parte è vero che la porzione dell’edificio in esame nasceva originariamente frazionata in cinque unità indipendenti di cui al permesso di costruire n. x/2005 e successiva variante di cui al permesso di costruire n. v/2007). Va però anche osservato che tali unità venivano successivamente accorpate in un unico locale (cfr. DIA xx/2007 e DIA vv/2007) con parziale modifica della destinazione d’uso (divenuta tutta commerciale). È però solo a quest’ultima configurazione che occorre fare riferimento per valutare se l’ulteriore variante (frazionamento in tre unità autonome) debba considerarsi onerosa o gratuita, essendo quella definitiva risultante dal certificato di agibilità dell’edificio e dal relativo accatastamento. L'intervento di cui alla DIA 21.6.2010 deve quindi essere qualificato come ristrutturazione edilizia, soggetta al permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, poiché comporta parziale trasformazione dell'edificio esistente mediante aumento delle unità immobiliari. In alternativa al permesso di costruire, l’intervento resta comunque soggetto a DIA onerosa ai sensi dell’art. 22 comma 3 lett. a) e comma 5 del citato D.P.R. n. 380/2001. 2.3 Individuata la natura onerosa dell’intervento in esame, resta da verificare se esso avrebbe potuto beneficiare del regime di scomputo degli oneri disciplinato dalla convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 20.6.2000. A giudizio del Collegio la risposta è negativa. Va innanzi tutto disattesa la questione della proroga del termine di scadenza (20.6.2010) poiché coincidente con la domenica. Al riguardo va osservato che la presentazione della DIA in oggetto rientra nella libera facoltà del proprietario del bene (o di chi ha titolo per eseguire i lavori), e non riguarda prescrizioni di alcun genere ovvero l’adempimento di obbligazioni convenzionali (in relazione alle quali assumerebbero rilievo gli artt. 1187 e 2963 del Codice civile). Tanto meno riguarda termini processuali per i quali sarebbe applicabile l’art. 155 Cpc. L’obbligazione a carico dei lottizzanti avrebbe potuto casomai circoscriversi alla realizzazione dell’edificio, avvenuta tuttavia entro i termini di validità della convenzione, essendo stato rilasciato il certificato di agibilità nell’anno 2007 (in quello stesso anno in risulta essere stato effettuato anche l’accatastamento). Di conseguenza, tra la DIA depositata in data 21.6.2010 e la convenzione di lottizzazione in scadenza il giorno precedente, non sussiste alcuna connessione giuridica che possa legittimare la proroga di quest’ultimo termine poiché coincidente con la domenica. Non potendosi più applicare il regime convenzionale di scomputo degli oneri di urbanizzazione (poiché scaduto), risulta quindi evidente che la DIA in oggetto non poteva che essere ricondotta al regime contributivo ordinario, anche con riguardo al pagamento del contributo afferente al costo di costruzione, trattandosi di intervento oneroso, su edificio esistente, per le ragioni viste in precedenza. 2.4 Va infine esclusa la rilevanza della normativa di lottizzazione nella parte in cui consentirebbe comunque (art. 3) la variazione del numero delle unità immobiliari. Per quanto è dato rilevare dai documenti versati in atti, tale disciplina riguarda solo le possibilità di intervento sull’esistente, senza nulla stabilire circa il conseguente regime contributivo, che va quindi ricondotto alla disciplina convenzionale (durante la vigenza della convenzione) ovvero al regime ordinario (dopo la sua scadenza). 3. Il ricorso va quindi respinto.” …

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