TAR MARCHE SENT. 700/2012 – Pres. FF Morri, Est. Capitanio

Variante al PPAE (programma prov.le attività estrattive) – verifica regionale di compatibilità al PRAE (piano regionale attività estrattive) – VIA e VAS - legittimità

08/11/2012

“ 1. Le associazioni ricorrenti, iscritte nello speciale elenco di cui all’art. 13 della L. n. 349/1986, impugnano in questa sede la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89/2010, recante l’approvazione della variante al Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Piano Esecutivo Attività Estrattive (PEAE), adottata ai sensi della L.R. n. 30/2009. Con la predetta variante, la Provincia, come consente l’art. 2 della citata L.R. n. 30/2009, ha provveduto alla riassegnazione dei quantitativi di litotipi previsti nei summenzionati atti di pianificazione e non assegnati, individuando in particolare quattro bacini estrattivi già interessati in passato dall’attività di cava e nei quali vi sono giacimenti di litotipi di difficile reperibilità. La particolarità della vicenda sta nel fatto che la L.R. n. 30/2009, recependo a livello regionale il contenuto del D.M. Ambiente 17/10/2007, consente l’attività estrattiva anche all’interno di SIC e ZPS, in deroga ad alcune delle prescrizioni base del Piano Paesistico Ambientale Regionale e ad alcuni dei divieti di cui alla L.R. n. 71/1997 (recante la disciplina delle attività estrattive). Di qui il particolare interesse delle associazioni ricorrenti ad impugnare la variante in oggetto. 2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: - la variante non è stata approvata entro il periodo transitorio di cui al D.M. Ambiente 17/10/2007, e ciò anche a voler considerare la proroga prevista dall’art. 8, comma 5-bis, del D.L. n. 208/2008; - la riassegnazione dei quantitativi non assegnati presuppone una valutazione circa l’esistenza di un reale fabbisogno dei materiali in questione (fabbisogno che, alla luce della grave crisi del settore dell’edilizia, non può che essere diminuito rispetto al momento in cui è stato approvato il PPAE); - le cave di cui si è decisa la riapertura sono inattive e in parte anche già rinaturalizzate; - gli ampliamenti previsti sono in alcuni casi esorbitanti (88%, 165%, etc.), per cui viene frustrata anche la finalità ultima della previsione normativa di cui la Provincia ha inteso fare applicazione (ossia, il recupero a fini naturalistici dei siti di cava). Fra l’altro, la Provincia non ha nemmeno indicato i criteri per la realizzazione degli interventi di ripristino ambientale sulla base degli effetti che l’attività estrattiva produrrà su ciascuno dei siti in argomento; - sia la Regione che le Comunità montane interessate che l’Autorità di Bacino hanno espresso parere negativo nel corso del procedimento; - anche la valutazione di incidenza ha dato esito negativo. Al riguardo, le ricorrenti evidenziano che non ricorreva nemmeno il presupposto dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico di cui all’art. 5, comma 9, DPR n. 357/1997; - alcune delle valutazioni tipiche del sub-procedimento di V.A.S. sono state illegittimamente rinviate alla fase di valutazione dei singoli progetti. Inoltre, nella specie la V.A.S. era di competenza regionale, in quanto il PPAE è un atto complesso; - nel merito, la V.A.S. è carente sotto molti profili (analisi delle possibili alternative, stima dei quantitativi di materiali richiesti dal mercato, biodiversità, risorse idriche, paesaggio, usi civici, qualità dell’aria, etc.). 4. Con motivi aggiunti depositati in data 9/11/2011 le ricorrenti impugnano la deliberazione di G.R. n. 1185/2011, la nota congiunta del dirigente del Servizio 4.2. della Provincia e del dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione prot. n. 53498 dell’11/7/2011 e le note del Ministero dell’Ambiente prot. n. 8214 del 14/4/2011 e prot. n. 15561 del 21/7/2011. Con la nota del 14/4/2011 il Ministero aveva chiesto chiarimenti sulla procedura seguita per l’approvazione della variante al PPAE e sulla congruità della stessa con le misure di protezione dei SIC e delle ZPS; tali chiarimenti, forniti con la predetta nota congiunta dell’11/7/2011, sono stati ritenuti esaustivi dal Dicastero, il quale, relativamente alla cava di X, ha stabilito la non necessità del previo parere della Commissione Europea sulla deroga. A seguito della nota del 21/7/2011 la Regione ha ritenuto di dover modificare la precedente deliberazione di G.R. n. 1520/2010, eliminando per l’appunto la prescrizione che prevedeva, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del DPR n. 357/1997, l’invio della pratica alla Commissione UE. Questi provvedimenti sono censurati per i seguenti motivi: - quanto al termine di approvazione della variante, violazione del D.M. 17/10/2007; - quanto all’affermazione secondo cui la valutazione di incidenza sarebbe da ritenere positiva in quanto inclusa nel parere favorevole V.A.S., violazione e falsa applicazione art. 10 T.U. n. 152/2006, contraddittorietà fra provvedimenti e sviamento di potere; - quanto all’esclusione dell’obbligo di acquisire il parere della Commissione UE, difetto di motivazione e di istruttoria.” … DIRITTO …

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