TAR Marche – Sent. 57/2014 – Pres. f.f. Morri – Est. Ruiu

vincolo paesaggistico modificabilità relative – preclusione di ogni intervento – esclusione – ammissibilità previa istruttoria e motivazione – concreta lesione

10/01/2014

Con ricorso la società ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto del Soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche – Ancona, di annullamento del permesso di costruire. L’intervento consisteva nella costruzione sul terreno di proprietà della ricorrente di un fabbricato residenziale previa demolizione dell’edificio esistente. Il provvedimento impugnato non aveva correttamente valutato che solo una minima parte del terreno di cui si discute, è ricompreso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 138-146 T.U. 490/99, in area sottoposta a vincolo paesaggistico per ragioni di mero carattere generale, espresse alla lettera C) dell’art. 146 T.U. 490/99, e non interesserebbe in alcun modo l’edificio. Il TAR ha accolto il ricorso così statuendo. “… “… Nel caso in esame, infatti, il parere della soprintendenza di riferisce quasi esclusivamente all’immobile non vincolato e non al contesto paesaggistico, che interessa solo per una piccola parte il terreno ove deve sorgere l’edificio. Come è stato osservato in giurisprudenza, quando il vincolo e le attività culturali sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 29.10.1999 n. 490, concerne l’area e non l’immobile ivi esistente, nella quale non sono preclusi interventi di nuova edificazione, la verifica della sussistenza o meno dell’impatto ambientale-paesaggistico riguarda l’intervento di nuova edificazione con riferimento al vincolo a cui è sottoposta l’area d’insediamento, e pertanto al relativo accertamento poco rilevano i caratteri del fabbricato preesistente da demolire e ricostruire: la valutazione va portata sull’intervento progettato, del quale ad operazione valutativa compiuta, vanno spiegate le ragioni di sussistenza o meno dell’impatto, tenendo conto delle ragioni di ritenuta insussistenza dell’impatto ambientale esplicitate dall’autorità comunale; ne consegue che, se la Soprintendenza indica a sostegno del suo controllo negativo (con annullamento del nullaosta paesaggistico) solo i pregi ed i caratteri architettonici costruttivi del fabbricato da demolire e ricostruire, non solo disvela di escludere, contrariamente a quanto è consentito dalla legge, ogni possibilità di edificazione “ex novo” nell’area, ma non spiega neanche, come invece è dovuto, in modo specifico e puntuale, le ragioni per cui la motivazione del nullaosta comunale sarebbe inadeguata. Incongruo si appalesa altresì il provvedimento impugnato, laddove ritiene che debba essere conservato l’immobile, e che la nuova costruzione non rappresenti ex se un contrasto con l’ambiente circostante, bensì vada avversata in quanto presupponga l’elisione del fabbricato, il che, essendo tale fabbricato non soggetto a vincolo, equivale a totale carenza di esplicazione delle reali e precise ragioni per le quali l’opera non può essere assentita (TAR Campania Salerno 28.9.2004 n. 1835, in un caso praticamente identico al presente). …”

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