TAR Marche – Sent. 445 REl. Pres. F.f. Morri

Aggiudicazione – rinnovazione gara a seguito di annullamento – nuova valutazione delle offerte – necessità – violazione art. 84 comma 12 del D. Lgs 163/2006 – commissione di gara – immodificabilità – motivazione – violazione art. 79 comma 5-ter D. Lg

11/06/2013

Veniva impugnata l’aggiudicazione definitiva del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in gestione della piscina coperta comunale, sulla scorta, tra l’altro di una modifica della composizione della commissione aggiudicatrice, visto che la procedura doveva costituire la continuazione di una precedente gara annullata dal medesimo Collegio. Il ricorso aveva per oggetto i provvedimenti con cui il Comune di X in esecuzione di precedete sentenza dello stesso Tribunale, riconvocava la commissione di gara e disponeva l’aggiudicazione in favore della contro interessata (che si era originariamente classificata al secondo posto della graduatoria finale). Veniva eccepita la inammissibilità del ricorso (totale o parziale). L’eccezione veniva respinta visto che la precedete sentenza non aveva disposto alcuna aggiudicazione, limitandosi ad annullare una fase del procedimenti di valutazione delle offerte, concludendo quindi per un necessario rinnovo delle annullate operazioni attraverso una nuova valutazione (formale e sostanziale) nel rispetto delle linee guida tracciate dal Giudice. Veniva censurata la violazione del principio di immutabilità della commissione di cui all’art. 84 comma 12 del D. Lgs. 163/2006. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo per le seguenti ragioni “ … L’art. 84 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 stabilisce che: “In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione” … la “ratio” delle norme risiede anche nell’esigenza di impedire che, attraverso l’espediente del mutamento della commissione, si possa condizionare l’esito del nuovo giudizio. … Di conseguenza le relative deroghe devono trovare giustificazione in presupposti obbiettivi e trasparenti che impediscano la ricostituzione del seggio originario, da esternarsi attraverso adeguata e circostanziata motivazione. …” “ … L’esigenza di mantenere intatta l’originaria commissione risulta giustificata anche dal fatto che la stessa è chiamata a compiere valutazioni tecnico-discrezionali. …” Il TAR ha aggiunto altresì, in relazione alla sua precedente decisione, ribadendo l’impossibilità da parte dello stesso di compiere scelte discrezionali, che “… se poi, in sede di riesame, la riconvocata commissione dovesse “re melius perpensa” condividere dette linee guida, per concludere i propri lavori con un giudizio definitivo e circostanziato di equivalenza tra i due progetti (conclusione ritenuta, da questo Giudice, quantomeno verosimile alla luce dei rilievi emersi nel giudizio precedente), ciò non deve costituire un pedissequo, automatico e acritico adeguamenti alla pronuncia giurisdizionale, ma il frutto di una riponderata e attenta valutazione che non perde la connotazione tecnico-discrezionale propria della naturale sede amministrativa. …”. Veniva altresì contestata la competenza del nominato nuovo presidente della commissione, il Collegio ha ritenuto che “… il titolo di studio non può costituire l’esclusivo parametro di riferimento per valutare se il presidente del seggio (che, normalmente, è scelto tra i dirigenti della stazione appaltante), dispone di sufficiente esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Peraltro il presidente è comunque coadiuvato da altri due esperti del settore che potrebbero assicurare una sufficiente presenza, ancorchè non esclusiva, di tecnici capaci di garantire l'adeguato apprezzamento degli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20.12.2011 n. 6701; id. 8.9.2008 n. 4247; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 4.4.2012 n. 659)…..”. Si specificava che “ ….. l’omessa indicazione delle informazioni di cui al citato art. 79 comma 5-ter riguarda adempimenti successivi all’aggiudicazione; adempimenti di carattere meramente notiziale che non influiscono sulla legittimità dell’aggiudicazione e neppure sull’applicazione del termine dilatorio (essendo previsto ex lege)….”

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