TAR MARCHE- Pres. Bianchi – Rel. Ruiu- sent. nr. 53/2016

Oggetto: Permesso di costruire- ritiro - comunicazione di rilascio – validità- verbali ed accertamenti polizia municipale- fede privilegiata – art. 9 L. 122/1989 Legge Tognoli – zona agricola – insussistenza dei presupposti – legittimità ordinanza de

01/02/2016

Oggetto del presente giudizio è la realizzazione di un garage interrato di pertinenza ai sensi dell’art. 9 L. 122/89. Inizialmente il tecnico responsabile del procedimento precisava di aver disposto il rilascio del permesso avente n. 2014/X ed invitava la richiedente al ritiro dell’atto previa presentazione delle marche da bollo e del versamento per diritti di segreteria. All’atto di detta consegna, la responsabile dell’ufficio Comunale faceva presente che a seguito di segnalazione del Comandante della Polizia Municipale sarebbe stato effettuato un sopralluogo per una verifica, per cui il permesso non veniva consegnato. Successivamente il rilascio del permesso di costruire veniva sospeso per eventuali ulteriori verifiche e/o adozioni di atti relativi alle opere dallo stesso autorizzate ed in corso di costruzione. Poi sono seguite l’ordinanza di sospensione lavori con riserva d’adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi del DPR n. 380/2001 senza pregiudizio e l’ordinanza di demolizione. Tali atti venivano impugnati, per quanto d’interesse per i seguenti motivi: - con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 70 L.R. 05.08.1992 n. 34, art. 28 co. 2 Regolamento Edilizio ed art. 15 DPR 380/2001 per mancata consegna del permesso di costruire rilasciato in data 13.10.2014 avente n. 2014/86, affermando sostanzialmente che il permesso di costruire era già stato rilasciato; - con altro motivo si deduce l’illegittimità dell’ordinanza d’ingiunzione per violazione di legge relativa agli artt. 37 e 44 del DPR 380/2001 in quanto l’opera, nonostante sia stato richiesto il permesso di costruire rientrerebbe nelle disposizioni di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 380/2001, assoggettata a “Segnalazione certificata d’ inizio attività di cui all’art. 22 del DPR. 380/2001” con conseguente inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art. 37. Si è costituito il Comune resistendo al ricorso. Il TAR, dopo aver accolto la domanda cautelare, ha ritenuto il ricorso infondato per le seguenti argomentazioni: Premesso che “… nelle impugnate ordinanze di sospensione e demolizione, il Comune ha imputato, tra l’altro, alla ricorrente due diversi comportamenti. Il primo è aver iniziato i lavori prima del ritiro del permesso di costruire, adottato il 13.10.2014. Il secondo è aver iniziato i lavori ancor prima di tale adozione. Tale dato è ricavato dal Comune dalle dichiarazioni rese in sede di sopralluogo della polizia municipale, …nel verbale si…riporta come i lavori sarebbero stati iniziati in data 7-8 ottobre 2014. Successivamente, il Comune ha ulteriormente documentato l’inizio dei lavori prima della data del 13.10.2014 depositando la relazione di servizio della polizia municipale del 09.10.2014, dove si individua nell’area dei lavori uno sbancamento con pavimentazione con dettato in cemento e di uscita di ferri…” “…nella comunicazione del 13.10.2014, il Comune comunica il “rilascio” del permesso di costruire con prescrizioni, unendo il relativo protocollo ed indicando le prescrizioni previste per il ritiro. A parere del Collegio appare quindi evidente che, nonostante la circostanza che la comunicazione riporti di non sostituire il permesso di richiesta d’integrazione documentale, poi effettuata in data 21.10.2014, il permesso di costruire è pacificamente esistente e semplicemente non è stato consegnato alla ricorrente. Conseguentemente, l’inizio dei lavori anteriore al ritiro, se pure poteva costituire un’irregolarità od eventualmente essere contestato dal Comune per il mancato esperimento dell’integrazione documentale (che peraltro è stata contemporanea, sopralluogo effettuato dal Comune medesimo) non poteva di certo essere considerato abuso edilizio e, in particolare, costruzione in assenza di permesso di costruire. Di conseguenza i provvedimenti impugnati sono errati nella parte in cui si fondano su tale valutazione…” “…Soccorre però il noto principio per cui quando il provvedimento si basa su più motivazioni, ciascuna idonea a giustificare il provvedimento impugnato, basta la fondatezza di una delle ragioni per sorreggere il provvedimento…Nel caso in esame va infatti ritenuto che il Comune abbia efficacemente provato che l’inizio dei lavori è precedente al rilascio del permesso di costruire in data 13.10.2014 …Difatti è ben noto come il verbale redatto dal pubblico ufficiale costituisce atto pubblico che fa prova piena, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (tra le tatne decisioni Tar Piemonte 04.02.2015 n. 199). Non cambia tale principio il fatto che le dichiarazioni a verbale siano riportate solo per estratto. Di conseguenza, se le dichiarazioni rese dal personale presente nel cantiere non costituiscono una prova definitiva dell’inizio dei lavori nella data dichiarata, sicuramente costituiscono un importante indizio che la parte non è in grado di smentire. Ciò a maggior ragione alla luce della documentazione depositata successivamente, che non costituisce integrazione postuma della motivazione dato che si limita a supportare affermazioni contenute negli impugnati provvedimenti. Appare quindi decisiva la già citata relazione del servizio di polizia municipale del 09.10.2014. Sul tema va ricordato che le opere di abbancamento di macerie, terra e ghiaia ed uno scavo di sbancamento, modificando stabilmente la precedente conformazione dell’area per adattarla ad un impiego diverso rispetto alla sua condizione naturale ed oggettivamente “stabile”, destinato cioè ad un uso non meramente contingente ma prolungato nel tempo, concretano una trasformazione del territorio rilevante – oltre che dal punto di vista paesaggistico – da quello urbanistico- edilizio, come tale soggetta a permesso di costruire sulla base della definizione generale di cui al’art. 3, comma 1 lett. e) del DPR 06.06.2001 n. 380 (Tar Liguria 05.06.2014 n. 876) …” “…Alla luce di quanto sopra va ritenuto assodato l’inizio dei lavori prima del rilascio del permesso di costruire in data 13.10.2014, con conseguente legittimità dei provvedimenti comunali…” “Con riguardo al quinto motivo di ricorso, anche ess è del tutto privo di fondatezza. L’opera si trova, incontestabilmente, in zona agricola e non in zona urbana. L’art. 4 c. 2 della Legge Regionale 23/989 richiamato dalla ricorrente fa specifico riferimento ala legge 122/1989. Per giurisprudenza assolutamente costante, l’art. 9, l. 243 del 1989 n. 122, nella parte in cui assoggetta la realizzazione di parcheggi ad autorizzazione gratuita e non a concessione, costituisce norma eccezionale che, derogando agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, deve intendersi riferita al parcheggio realizzato nello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza (CdS sez. IV, 17.02.2014 n. 735) e, soprattutto, è applicabile alle sole aree urbane (Tar Toscana 05.07.2012, n. 1274)…” “…Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato e deve essere respinto…”.

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