TAR LAZIO SEZ. III SENT. 4113/2001 Pres. AMOROSO Rel. LUNDINI

UNIVERSITA’ – NUMERO CHIUSO ORDINANZA CAUTELARE – CONSEGUENZE

02/03/2011

…” Rilevato: - Che il giudizio introdotto con il ricorso di cui in epigrafe è stato riassunto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 383/98; - Che con il ricorso all’esame l’istante ha impugnato gli atti di carattere generale di cui in epigrafe e l’atto di approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria relativa alla selezione per l’ammissione al corso di laurea di medicina e chirurgia, con relativo diniego di immatricolazione della ricorrente stessa per l’a.a. presso l’Università di F. - Che con ordinanza n. 376/98 il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, disponendo, l’iscrizione con riserva della ricorrente; - Considerato che l’interessata documenta, di essere iscritta al predetto corso di laurea, del quale sta completando il relativo percorso di studi, e produce anche informale documento (peraltro non contestato dall’Amministrazione) da cui risulta cancellata la stessa “riserva” nell’iscrizione che pertanto, a seguito di delibera del Senato accademico del 20.1.1999, “è considerata regolare a tutti gli effetti”; - Considerato altresì: - Che ai sensi dell’art. 5 L. 264/99: “sono regolarmente iscritti ai corsi universitari [ …] gli studenti nei confornti dei quali i competenti organi di giurisidizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell’efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo” (comma 1); - Che la sanatoria operata da tale disposizione, segnatamente dal primo comma (costituente verosimile fondamento del rilascio del diploma di laurea senza apposizoine di riserve) e la cancellazione da parte dell’Ateneo della riserva inizialmente apposta all’iscrizione, determinano la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della controversia, stante l’avvenuto conseguimento dell’auspicata utilità da parte della ricorrente;” … … … … P.Q.M. … … “dichiara il ricorso improcedibile.”

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