T.a.r. Marche -ordinanza (sosp.) n. 539 - Pres. F.F. - Est. Ranalli

Rideterminazione oneri di urbanizzazione

23/10/2008

Nel termine prescrizionale ordinario, la Concessionaria per la riscossione del Comune di _________, rideterminati i maggiori contributi di concessione edilizia assertivamente dovuti dal costruttore, che già aveva assolto l’obbligo di corrispondere le somme originariamente calcolate e pretese dal Comune stesso, ne ingiungeva il pagamento al costruttore, che ha proposto ricorso, con richiesta di sospensiva del provvedimento. Il TAR ha accolto la sospensiva , con la seguente motivazione: “Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971, in quanto il pregiudizio lamentato è grave, tenuto conto dell’entità della somma da pagare e del ritardo con cui il Comune ha provveduto alla rideterminazione a fronte dell’affidamento ingenerato sull’esattezza di quanto già pagato; P.Q.M. Accoglie la suindicata domanda di sospensione, fatta salva la facoltà del Comune di provvedere, medio tempore, ad un riesame delle propria pretesa creditoria, indicandone, però, analiticamente i criteri e le modalità di calcolo e tutti gli atti di riferimento in concreto applicati, nonchè di preventivamente acquisire su di essi, prima della decisione finale, le eventuali osservazioni della società ricorrente”.

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