Diffamazione a mezzo stampa – condotta rispettosa dei limiti di rilevanza, verità o verisimiglianza, continenza – fattispecie – legittimo esercizio del diritto di critica politica – tutelato ex artt. 21 e 51 Cost. sussiste

29.1.2024 – GIP Trib. Milano - Ordinanza – Est. Gueli

12/02/2024

… “Il presente procedimento trae origine dalla denuncia-querela presentata, prima, in data (omissis), dal Sen. X, poi, in data (omissis), dal legale rappresentante pro tempore (del movimento n.d.r.) per X, nei confronti di V, Sindaco di (omissis) per il reato di diffamazione aggravata;

nello specifico, veniva riferito che il primo cittadino, con alcune affermazioni rese nel corso della trasmissione televisiva (“omissis”), andata in onda sul canale televisivo (omissis) il (omissis), aveva gettato grave discredito sul Movimento e sulla persona stessa di X, minandone così la reputazione;

la prima parte della puntata si era, infatti, incentrata sulla notizia, diffusa da fonti anche istituzionali statunitensi, secondo la quale, a partire dal (omissis), W (Stato estero) avrebbe fornito ingenti finanziamenti a diversi partiti e/o movimenti politici, di almeno venti Paesi, al fine di espandere la propria sfera di influenza sulle dinamiche politiche in Europa, partiti e paesi, per inciso, non specificatamente indicati;

proprio nel corso del dibattito sorto intorno a tale notizia, il Sindaco aveva affermato testualmente “vedremo chi ha preso i soldi, se c’è qualche partito italiano che ha preso i soldi. Però ci sono degli elementi che sono sotto gli occhi di tutti. W da anni sta cercando di influenzare le lezioni in Occidente: lo fa attraverso i social network, con un’organizzazione ben precisa, e in Italia aveva scommesso, in particola modo, sul partito di X. Non è che ce lo inventiamo, è politica. Se X andava davanti al (omissis) con la maglietta di (omissis), se invece di andare con il treno in (omissis) come han fatto i leader europei, voleva andare appunto in (omissis), se … che ci sia un rapporto chiaro tra il Partito di (omissis) e quello di X da anni, e non so se solo al Partito di X, di certo il Partito di X, che (omissis) sia stato il capitano e l’esempio dei sovranisti italiani per tanti anni, basta andare su Google e cliccare e guardare le cose che il Partito di X e la destra italiana hanno detto … Dopodiché, se hanno preso anche i soldi questo non lo so, lo vedremo, ma di certo bisogna prendersi le proprie responsabilità.”;

a detta dei querelanti, nonostante la notizia proveniente da fonti statunitensi non avesse specificato né i Paesi né le formazioni politiche coinvolte nelle suddette operazioni di finanziamento, il dichiarante aveva focalizzato la propria attenzione, e di conseguenza l’oggetto del proprio discorso, sul senatore X e sulla Lega per X, alludendo così ad un loro possibile coinvolgimento nelle asserite nonché indebite manovre politiche russe; l’indagato, infatti, mediante affermazioni suggestive, tali da indurre in errore i telespettatori, aveva minato la reputazione del leader politico e del partito, lasciando intendere trattarsi dei soggetti di riferimento per gli ipotizzati tentativi russi di “influenzare le elezioni” sul territorio italiano;

alla luce di quanto sopra, gli opponenti inquadravano la condotta tenuta dal sindaco entro i confini della fattispecie delittuosa della diffamazione aggravata, di cui all’art.595 c. 3 c.p., atteso che le dichiarazioni dell’indagato, dalla connotazione diffamatoria ed esorbitanti dal diritto di critica e cronaca politica, venivano rese nel corso di una nota trasmissione andata in onda su un canale televisivo di diffusione nazionale;

in  data (omissis) la difesa di V presentava una memoria per chiedere l’archiviazione del procedimento; in tale sede, si rappresentava, innanzitutto, la qualifica dell’indagato, quale Sindaco del Comune di (omissis), ex Vice Presidente del Partito M, nonché attuale presidente del coordinamento dei sindaci del partito; dopodiché, la memoria, ripercorrendo la vicenda oggetto delle denunce di cui sopra, forniva una diversa visione del fatto, concludendo per l’insussistenza del reato ipotizzato;

nello specifico, si sottolineava la mancanza degli elementi costitutivi del contestato reato, difettando innanzitutto la lesione all’altrui reputazione, in secondo luogo l’intento lesivo in capo all’indagato;

il Sindaco ed esponente del Partito M, infatti, si era limitato ad evidenziare l’esistenza di rapporti che da tempo univano il Senatore X (e il suo partito) e il leader del paese (omissis), come facilmente desumibile da una serie di informazioni a tutti accessibili, in quanto riportate dalle primarie testate giornalistiche nazionali e non, quali la firma del protocollo di intesa (omissis) nel 2017, le molteplici visite nell’anno 2018, del Senatore, unitamente ai suoi collaboratori, sul territorio (omissis) e la foto raffigurante X con indosso una t-shirt con il nome di (omissis);

in relazione all’ipotesi dei presunti finanziamenti della (omissis) a partiti politici di diversi paesi, invece, il Sindaco V, aveva affermato di non sapere se X , il suo partito e la destra italiana avessero ricevuto o meno sostegni economici da parte di (omissis); 

in ultimo, la difesa evidenziava che le espressioni utilizzate erano state pacate e contenute e che la questione in sé era della massima rilevanza e di assoluto interesse pubblico, anche in ragione del contesto del dibattito nel periodo pre-elettorale;

alla luce di quanto sopra, il PM, con provvedimento del 01.06.2023 formulava richiesta di archiviazione; nello specifico, in primo luogo, rilevava che le dichiarazioni del Sindaco V erano state pronunciate nell’ambito di un programma televisivo che si occupa di politica, cronaca e attualità, innestandosi quindi nell’ambito di un confronto politico tra esponenti di partiti opposti nel corso della campagna elettorale; in secondo luogo, che il tema cui afferivano le presunte affermazioni diffamanti era di interesse pubblico; aggiungeva, altresì, che le affermazioni circa i rapporti intercorrenti tra il senatore e il suo partito, da una parte, e il leader russo, dall’alta, erano state esternate con modalità rispettose del canone della verosimiglianza, mentre con riguardo ai presunti finanziamenti provenienti dalla (omissis) e diretti al partito e a X si era limitato ad espressioni dubitative; in ultimo, evidenziava, che le suddette dichiarazioni erano da considerarsi rispettose del canone della continenza espressiva, necessaria affinché possa configurarsi un diritto di critica; le stesse, infatti, in alcun modo erano sfociate in attacchi personali nei confronti dell’uomo politico e del suo partito senza finalità di interesse pubblico;

il Sen. X e (il movimento n.d.r.) per X proponevano opposizione ritenendo la richiesta di archiviazione non condivisibile e i fatti denunziati riconducibili al reato di diffamazione, sia sotto il profilo della condotta materiale che dell’elemento psicologico; si sottolineava, infatti, che le affermazioni del Sindaco V rivestivano una indubbia idoneità lesiva dell’onere e della reputazione delle persone offese, laddove si proponeva al pubblico la tesi che il leader politico e il suo partito fossero alo servizio di (omissis) quantomeno accondiscendenti rispetto ai supposti tentativi di influenzare le elezioni; non poteva riconoscersi, nel caso di specie, la sussistenza di alcuna scriminante, segnatamente del legittimo esercizio del diritto di critica politica (e men che mai di critica), venendo in rilievo mere aggressioni verbali non rispondenti al canone di verità, interesse pubblico e continenza; emergeva anche la sussistenza del coefficiente soggettivo doloso richiesto dalla fattispecie incriminatrice; si chiedeva, pertanto, la formulazione dell’imputazione o l’espletamento di investigazioni suppletive allo scopo di meglio approfondire i fatti contestati;

per l’udienza camerale, la difesa dell’indagato faceva pervenire memoria per riaffermare la sussistenza di tuti i presupposti della scriminante dell’esercizio del diritto di critica;   

vendendo alle valutazioni del caso, si osserva che meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuto il PM; in primo luogo, giova ricordare che il reato previsto e punito dall’art. 595 c. 3 c.p. si perfeziona ogniqualvolta venga offesa la reputazione di una determinata persona, in assenza del soggetto passivo, mediante comunicazione realizzata attraverso il mezzo della stampa o con un altro mezzo di pubblicità, come nel caso in esame (trasmissione televisiva); merita, altresì, precisare che, in una siffatta circostanza, assume particolare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato in questione che tutela il diritto fondamentale della persona all’onore e alla reputazione da un lato, e la libertà di manifestazione del proprio pensiero (tutelata dagli artt. 21 della Costituzione e 51 c.p.) dall’altro; in particolare, il reato di diffamazione viene scriminato quando la condotta rispetti i limiti di rilevanza, verità, o almeno verosimiglianza, e continenza;

nel caso in esame, quanto affermato dal Sindaco ed esponente del partito M sig. V appare innanzitutto rilevante, in ragione dell’interesse pubblico rivestito dalla tematica generale affrontata e del contesto temporale in cui si collocano i fatti oggi posti alla nostra attenzione (campagna elettorale); in secondo luogo, quanto alla verità della notizia, il Sindaco V si limitava a richiamare la vicinanza politica e i rapporti amicali e di stima esistenti tra il Sen. X, il suo partito e il leader (omissis), per come emergenti da notizie e informazioni provenienti dalla stampa nazionale ed estera e altresì oggetto di inchieste giornalistiche e di pubblicazione di libri; il dichiarante mai affermava che il leader italiano e il suo partito avessero messo i propri uffici al servizio di (omissis) e/o percepito finanziamenti illeciti provenienti da (omissis) riferendo di nulla sapere al riguardo e rimanendo quindi agli accertamenti della magistratura (così da intendersi il riferimento essendo allora in corso com’è noto un’indagine sul tema della Procura di Milano poi conclusasi con archiviazione); in ultimo, le modalità espressive utilizzate dall’indagato risultavano contenute e pacate e non trascendenti in attacchi gratuiti e personali;

si verte, dunque, in un caso di legittimo esercizio del diritto di critica politica che scrimina le affermazioni rese e rende inattuabile l’esercizio dell’azione penale; 

P.Q.M.

Visto l’art. 409 c.p.p.

Ordina l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. (omissis)

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