decreto nr. 190/2013 - Presidente ff Morri

istanza cautelare “inaudita altera parte” – genericità – diritto difesa – estrema gravità ed urgenza – inammissibilità

14/05/2013

Veniva formulata “…. istanza cautelare “anche inaudita parte” senza, tuttavia, avanzare formale istanza al Presidente di questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 104/2010; - che, a norma dell’art. 3 comma 2 del citato D.Lgs. n. 104/2010, le parti hanno l’obbligo di redigere i propri atti “in maniera chiara”, ossia di specificare esattamente sia il pentitum che la causa petendi, al fine di evitare ogni dubbio e ambiguità che, nel caso specifico, potrebbero compromettere il diritto di difesa di controparte, che decidesse di costituirsi solo per la camera di consiglio in cui l’istanza cautelare sarà esaminata collegialmente, senza attendersi alcuna pronuncia monocratica interinale (non essendo stata formalmente richiesta); - che, peraltro, la violazione di tale obbligo trova anche specifica rilevanza ai fini della regolazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 104/2010, così come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 160/2012; - che, inoltre, l’art. 56 del D.Lgs. n. 104/2010 ha innovato la precedente disciplina di cui all’art. 21 comma 9 della Legge n. 1034/1971 (che consentiva al presidente di pronunciarsi sull’istanza cautelare, formulata in via urgente, anche in assenza di contraddittorio, ossia “inaudita altera parte”), imponendo ora al giudice monocratico di accertare l’intervenuta notificazione del ricorso, potendosi pronunciare, in difetto di tale verifica, solo se l’esigenza cautelare non consenta detto accertamento per cause non imputabili al ricorrente; - che l’istanza deve pertanto considerarsi inammissibile così come già disposto in analoga occasione (cfr. TAR Marche, Decr. 4.5.2013 n. 164); - che va comunque rilevata la mancata indicazione dei presupposti di estrema gravità ed urgenza che legittimerebbero, sotto il profilo del periculum, una misura provvisoria in attesa della decisione cautelare collegiale ….” Su tali presupposti il presidente ha dichiarato inammissibile la citata istanza, fissando la trattazione collegiale.

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