CORTE DI APPELLO DI ANCONA -SEZ. LAVORO- SENT. 528/2010 – EST. PAGANELLI

Docente universitario incaricato – violazione ex art. 17 c 115 L. 127/0997 – insussistenza

27/01/2011

Il Tribunale di Urbino declinava la propria giurisdizione a conoscere la richiesta di accertamento della sussistenza di rapporto di pubblico impiego e al mantenimento delle funzioni didattiche ex lege 127/1997. Proponeva appello la docente X – resisteva l’Università. La Corte ha respinto l’appello. “La difesa della prof.ssa X contesta la decisione del tribunale in punto di giurisdizione. Il motivo è parzialmente infondato. Le pretese della ricorrente investono un arco temporale assai ampio, anteriore e successivo al 30.6.1998, data che, ai sensi dell’art. 69, c 7 del D. Lgs. 165/2001, segna il discrimine temporale rilevante ai fini in oggetto. In relazione ai capi di domanda sopra indicati ai n.c.) e d), la cognizione è elusivamente del giudice ordinario poiché le pretese attengono esclusivamente ad epoca successiva al 30.6.1998. Si consideri infatti che, relativamente al diritto al mantenimento delle funzioni di insegnamento, l’istante ne lamenta la violazione a far data dall’anno accademico 2000/01 ed a tale epoca fanno riferimento le conseguenti statuizioni risarcitorie ulteriormente richieste. La circostanza che la ricorrente invochi l’applicazione di norme (artt. 17, c 115 del D. lgs. 127/1997 e 5 del D. Lgs. 178/1998) i cui presupposti applicativi (essere in servizio presso l’Isef alla data di entrata in vigore della legge; svolgimento di attività di insegnamento per un periodo triennale) si collocano in epoca anteriore al 30.6.1998, non esclude la giurisdizione del giudice a norma dell’art. 69, c. 7 del D. Lgs. 165/2001. Diversa è la situazione in merito alle prime due domande, che presuppongono l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e che solo per la parte di esso, successiva al 30.6.1998, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione per le pretese che attengono al periodo anteriore. Ciò premesso, l’appello va dichiarato infondato nel merito. E’ necessario in primo luogo considerare l’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall’appellata, poiché solo in data 7.2.2006 l’appellante ha comunicato l’intenzione di agire per il riconoscimento delle spettanze retributive connesse all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. E’ quindi evidentemente maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 2948 c.c., con conseguente estinzione delle pretese retributive eventualmente maturate prima del 07.02.2001. In relazione al periodo successivo, deve rilevarsi che il rapporto con l’appellante è sempre stato regolato mediante contratti di prestazione d’opera conclusi, il primo con l’Isef e gli altro con l’Università di Urbino. In tali contratti le parti dichiaravano che la prof.ssa X svolgeva la propria prestazione di insegnamento in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione ovvero qualificavano espressamente il proprio rapporto quale prestazione d’opera intellettuale. La natura subordinata del rapporto intercorso tra l’insegnante e l’Isef e poi con l’Università convenuta, succeduta ope legis nei relativi rapporti, in forza di quanto disposto dal D. Lgs. 178/1998, artt. 5 e 6 (v. Cass. 19900/05, in motivazione) non può affermarsi per il mero dato obbiettivo dello svolgimento, per un lungo arco temporale, dell’attività di insegnamento, seppure anche in materie ufficiali. Neppure lo svolgimento delle attività complementari all’insegnamento è di per sé sufficiente. Vale anche nella materia in esame il principio secondo cui il dato caratterizzante il rapporto di lavoro dipendente è costituito dalla subordinazione e non dal mero svolgimento di attività in relazione alle quali il datore di lavoro è solito avvalersi di rapporti di lavoro subordinato. … … In relazione alle altre due domande, sub c) e d), deve osservarsi che la norma sulla quale l’appellante fonda il proprio diritto, ossia l’art. 17, e 115, lett. c), della L. 127/1997, assicurava il “mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dell’equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”. La norma richiede per la sua applicazione un duplice presupposto: l’esame in servizio presso l’Isef di Roma e Isef pareggiati alla data di entrata nin vigore della legge (ossia al 01.06.1997, attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17.05.1997) e l’aver svolto attività di insegnamento per almeno un triennio in posizione di comando, distacco o incarico. Nel caso in esame non risulta, dalla documentazione in atti, che la prof.ssa X abbia svolto attività di docenza per corsi ufficiali, e quindi che sia stata in servizio presso l’Isef, alla data del maggio 1997. Risulta invece che, per gli anni accademici 1996/1997 e 1997/1997 ella ha prestato servizio, mediante contratti di collaborazione, presso l’Università degli studi di Urbino per insegnamenti integrativi relativi alla facoltà di storia economica. La circostanza, documentale riscontrabile, che l’Isef negli anni 1996 e 1997 abbia versato contributi per la gestione separata non pare al collegio sufficiente. Il rapporto di servizio al quale l’art. 17 cit. fa riferimento deve intendersi (attesa la ratio della disposizione, individuabile nell’opportunità di dotare le nuove facoltà del medesimo personale docente in forza ai precedenti Isef) quale attività di insegnamento “pieno” ossia per lo svolgimento di corsi ufficiali e dunque era necessaria la prova che un tale incarico fosse stato effettivamente conferito all’appellante anche per l’anno 1997. Non potendosi affermare il diritto dell’appellante al mantenimento delle funzioni di insegnamento, in forza delle disposizioni di legge invocate, vanno respinte anche le domande sub c) e d)” … … …

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