CORTE DI APPELLO DI ANCONA - Sent. 719 Pres. Est. Jacovacci

INFERMIERE PROFESSIONALE – CONTAGIO HIV – EQUO INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE – FONDATEZZA DELLA PRETESA

14/08/2012

… “L’appellante Azienda Ospedaliera impugna la sentenza che ha riconosciuto agli eredi di un dipendente deceduto un equo indennizzo per il decesso, siccome derivato da malattia professionale. Gli appellati resistono. L’appello è infondato, e deve quindi essere respinto. Infatti il dipendente è deceduto per linfoma, complicanza di HIV. Svolgeva mansioni di infermiere professionale. Anche in ambito particolarmente rischioso per contagio HIV, avendo lavorato anche in reparto dialisi, e in carcere. E’ notorio (art. 115 comma secondo cpc) il rischio che incombe in ambienti siffatti, per operatori necessariamente adibiti a mansioni che implichino contatto con liquidi biologici, e in particolare con sangue ed è stato d’altronde chiaramente esposto da consulenza tecnica espletata nel primo grado che conclude per la verosomiglianza, e probabilità, di una causa lavorativa della malattia, e quindi del conseguente decesso nella assenza di alternative causali, per la assenza di specifici elementi in tal senso. Naturalmente sono astrattamente ipotizzabili altre cause; ma, stante la assoluta carenza di qualsiasi indizio, e meno che mai prova, di diversi fattori di rischio, è inevitabile la logica conclusionale, nel senso che, con elevata probabilità, l’infermiere che ha svolto la sua attività in reparti pericolosi, con rischio di contagio, è rimasto infettato nel corso del suo lavoro, ed a causa di esso. Ed appare evidente che la tutela prevista per le malattie professionali è dovuta anche se non si possa individuare la causa specifica del contagio, con riferimento a singolo episodio come d’altronde accade per la maggior parte dei casi, nei quali la causalità della infezione è riferibile a rischio, ed è quindi presumibile, senza che sia possibile una assoluta certezza. Ma ciò non può consentire un diniego del trattamento previdenziale, che ha fini pratici, e correnti, rispondendo a esigenze sociali, per cui parametro e criterio rimangono a livello di adeguatezza, e ragionevolezza, che precludono contestazioni speciose, cavillose, antagonistiche. Né risulta utile un ulteriore parere peritale, essendo quello espresso chiaro e inconfutabile, e corrispondente a un criterio di logica elementare. Per i motivi esposti l’appello deve essere respinto. “… … …

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