CORTE DI APPELLO DI ANCONA – ORD. Est. Ercoli

Inibitoria – danno grave – art. 447 bis c.p.c. – contratto di locazione

26/06/2012

Su richiesta di X appellante avverso la sentenza pronunciata dal tribunale Y che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di un locale ad uso commerciale, e ordinato il rilascio, la corte di appello ha accolto l’inibitoria. “ … ritenuto che la concessione della sospensiva, vertendosi nell’ambito di procedimento disciplinato dall’art. 447 bis c.p.c., deve ritenersi vincolata alla presenza del gravissimo danno che, nella fattispecie in esame, deve ritenersi integrato posto che il rilascio dell’immobile utilizzato dall’appellante per lo svolgimento dell’attività commerciale di bar comporterebbe irrimediabilmente la cessazione di tale attività o, quanto meno, la necessità di doverla trasferire in altro locale con conseguenti danni sia sotto il profilo della perdita di clientela che di danno emergente …” La Corte “… sospende la provvisoria esecutività della gravata sentenza”.

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