CORTE DI APPELLO DI ANCONA – Ord.Coll. Pres. Pinelli Est. Basilli

inibitoria – difficoltà economica dell’appaltante - rilevanza

01/09/2012

… “Vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ai sensi dell’art.283 c.p.c., formulata da parte appellante nell’atto di citazione in appello e reiterata all’udienza del 28.8.2012; Visti gli atti e i documenti di causa; Ritenuto che, in ordine all’istanza di sospensiva, deve provvedersi sulla base di una valutazione globale d’opportunità, conformemente alla costante interpretazione degli artt. 283 e 351 c.p.c. prospettata dalla Corte di legittimità (v., in particolare, Cass. N. 4060 del 25.2.2005), secondo la quale la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c., è appunto rimessa ad una valutazione discrezionale degli interessi in gioco e delle ragioni poste a sostegno dell’impugnativa, poiché tali motivi consistono, per un verso, nella deliberazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione, e, per altro verso, nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall’esecuzione della sentenza; che può essere inibita anche parzialmente se i capi della sentenza sono separati; Ritenuto che la statuizione sulle spese, accessoria ad una sentenza di rigetto della domanda, in forza della riferibilità dell’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva e quindi suscettibile di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. (v. Cass. N. 21367 del 10.11.2004). Ritenuto che, nella specie, sussistono i presupposti richiesti dalla legge per la sospensione della esecutorietà della sentenza appellata, in relazione alla condanna della ditta A appellante, in favore di B,C e D appellati. Ritenuto, invero, quanto al fumus boni iuris, che dall’esame degli atti e documenti di causa, e all’esito di una cognizione necessariamente sommaria, i motivi di merito dell’impugnazione relativa alla decisione del Tribunale di Urbino, con particolare riguardo al merito (responsabilità per danni patiti dall’appellante per l’allagamento del proprio magazzino) e, conseguentemente, alla regolamentazione delle spese di causa, non possono considerarsi pretestuosi e manifestamente infondati; Ritenuto che, anche alla stregua del profilo relativo al periculum, la domanda di sospensiva può trovare positiva soluzione, tenuto conto che, alla luce della situazione prospettata e della documentazione allegata all’istanza dall’appellante sotto questo profilo, delle circostanze del caso e del contenuto della pronuncia, effettivamente emerga un rischio di un notevole pregiudizio come effetto di un’immediata ed integrale esecuzione del provvedimento impugnato, stanti la non modesta entità delle somme che dovrebbero essere pagate dall’appellante (la condanna alle spese riguarda un importo di oltre € 17.000,00, oltre accessori di legge), della precaria situazione economica della ditta appellante (quale emerge dai fatturati degli ultimi anni e stante la notoria attuale crisi del settore), la difficoltà di reperire la necessaria liquidità e le conseguenze (chiusura della ditta) dell’eventuale esecuzione, nonché, per contro, la situazione di solidità economica degli appellati; di talché, anche alla luce di una valutazione comparativa e di contemperamento tra l’interesse degli appellati ad un’immediata esecuzione, ed il pregiudizio grave – e quindi difficilmente emendabile – che potrebbe subire la ditta appellante per effetto di una provvisoria esecuzione della sentenza, deve darsi per quanto possibile maggior valenza a quest’ultimo; Ritenuto, in conclusione, che l’istanza di sospensiva avanzata da parte appellante può trovare accoglimento nei limiti indicati; PQM Visti gli artt. 283 e 351 c.p.c.; dispone la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata con riguardo alla condanna della ditta A al pagamento delle spese di lite.” …

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