Corte dei Conti per la Regione Marche – Sentenza n. 101/2014 - Pres. Giorgione - Rel. De Rosa

Danno erariale – mancato aggiornamento ISTAT costo di costruzione – attualità, Concretezza insussistenza – sussistenza prescrizione – bilancio preventivo / consuntivo dies a quo – elemento soggettivo – sussistenza – quantificazione del danno – apport

22/10/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO Con l’atto di citazione all’esame la Procura regionale conveniva in giudizio il Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di S. per il mancato adeguamento annuale dei costi di costruzione correlati a pratiche edilizie di privati, sostenuto aver determinato un danno all’Ente per mancate entrate. Il convenuto si è costituito nel giudizio eccependo ovvero argomentando: “- l’inattualità, la non concretezza e l’incertezza del presunto danno erariale, considerata la piena e ampia disponibilità del recupero di dette somme nell’ordinario termine prescrizionale decennale da parte del Comune il quale, per detto profilo, stava del resto a tanto procedendo con l’affidamento dei recuperi a ditta specializzata; ciò sostenendosi altresì denotare l’oggettiva difficoltà (rectius: incertezza) concernente l’accertamento delle maggiori somme non incassate dal Comune; - l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, quantomeno per le mancate entrate relative all’anno 2008, individuandosi il dies a quo di ogni periodo annuale, nel quale l’adeguamento si sarebbe dovuto applicare, alla scadenza degli adempimenti di verifica e di controllo delle entrate comunali finalizzati all’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente; - la peculiare condizione in cui il dipendente si era venuto a trovare nel periodo - ad eccezione di limitatissimi periodi e apporti - nel quale aveva gestito da solo l’Ufficio Urbanistica, con gravosi compiti istituzionali; ciò affermandosi, da un lato, escludere la colpa grave del Responsabile e, dall’altro, giustificare l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito; tanto più che lo stesso Comune, con proprie deliberazioni, aveva riconosciuto la crisi del settore, non applicando aumenti degli oneri di urbanizzazione previsti nella proposta di Regolamento predisposta dall’ANCI; - l’errata quantificazione del danno in quanto l’ammontare del pregiudizio veniva computato dal Comune - siccome recepito dalla Procura regionale - senza la ponderazione delle percentuali d’incremento con riferimento alle rateizzazioni concesse e la depurazione, dalle somme, delle pratiche non strettamente afferenti il costo di costruzione ovvero ancora delle restituzioni di somme attuate per rinuncia dei privati a edificare una volta ottenuti i permessi.” La Corte, prima di esaminare le suddette questioni, ha voluto dare un inquadramento normativo della fattispecie. “ … Ai sensi della legge n. 10 del 1977, ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, subordinata a concessione da parte del Sindaco, partecipava agli oneri a essa relativi (articolo 1), espressamente individuati in un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché in un costo di costruzione (articolo 3); detto costo di costruzione doveva essere periodicamente determinato dalle Regioni sulla base di parametri normativamente precisati (articolo 6, come modificato dalla legge n. 457 del 1978)…. … Le predette norme, unitamente ad altre, venivano abrogate dal d.P.R. n. 380 del 2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”) che relativamente al costo di costruzione - correlato non più alla concessione edilizia, ma al permesso di costruire - ha sostanzialmente riproposto il dettato della normativa previgente nei seguenti termini: … - articolo 17, comma 9: “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi assimilabili per l’edilizia agevolata, definitivi dalle stesse regioni a norma della leggera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della lora destinazione ed ubicazione.”. … Non risulta che la Regione Marche abbia provveduto, successivamente al d.P.R. n. 380 del 2001, a determinare le predette maggiorazioni del costo di costruzione; nella sostanziale vigenza del regime precedente, in effetti, risulta tuttora applicato nella regione Marche il Regolamento regionale 28 febbraio 1979 (Determinazione della quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici), emanato ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 10 del 1977; specifiche disposizioni regionali stabilenti percentuali di abbattimento del costo di costruzione si rinvengono nell’articolo 8 della legge n. 16 del 2005 (“Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate”) e nell’articolo 10 della legge n. 14 del 2008 (“Norme per l’edilizia sostenibile”)…. … Or dunque, sulla base di quanto ricostruito al capo che precede, può quindi affermarsi quanto segue…. … Indubbio appare il dato che il Comune di S. abbia sofferto un danno patrimoniale in ragione del mancato adeguamento del c.d. “costo di costruzione”, relativamente al periodo dall’anno 2002 all’anno 2012. Sul punto deve fondamentalmente osservarsi che: - non avendo la Regione proceduto alla rideterminazione periodica del contributo in argomento, erano i Comuni a dover provvedere all’adeguamento annuale sulla base delle variazioni dei costi di costruzione accertate dall’Istituto nazionale di statistica, per le pratiche edilizie dai medesimi espletate; - il Comune di S. ha proceduto episodicamente a tale adeguamento soltanto nell’anno 2007, salvo rilevare nell’anno 2012 le omissioni concernenti anche i periodi più pregressi; ciò comportando l’attivazione d’una iniziativa di recupero delle somme nel limite dell’ordinario termine decennale; … … - come correttamente rilevato dalla giurisprudenza d’appello di questa Corte dei conti, in identica fattispecie, a fronte d’un danno ormai certo in termini di mancate entrate - che sarebbero state all’epoca sicuramente incassate ove gli adeguamenti annuali fossero stati applicati - il recupero delle somme si prospetta, col passare del tempo, meramente eventuale, palesandosi dubbia la possibilità di dare corso alla procedura di reiscrizione a ruolo dei nuovi importi sul diverso titolo nonché presumibile la contestazione della legittimità di siffatta reiscrizione (rif.: Sezione prima d’Appello n. 653 del 13 settembre 2013); di detta difficoltà forniscono del resto oggettivo riscontro le sentenze del Giudice amministrativo depositate in atti dalla Procura regionale, con le quali venivano annullate le delibere comunali di ridefinizione, con applicazione retroattiva, del costo di costruzione a fini del recupero in autotutela (sentenze del T.A.R. Puglia, Sezione III Lecce, nn. 2240 e n. 2222 del 2014)…. Ne consegue che l’eccezione d’inammissibilità dell’azione per carenza d’interesse - in ragione della supposta inattualità, non concretezza e incertezza del danno - in quanto infondata deve essere rigettata. “Infondata si prospetta anche l’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. Posto che l’eccezione va commisurata a ogni segmento del periodo concernente i singoli anni controversi, non sussistendo nel caso alcuna ipotesi d’occultamento del pregiudizio erariale, il dies a quo dell’azione va individuato nel momento di accertamento e verifica della situazione contabile dell’Ente con riferimento alla predisposizione dei fondamentali documenti gestionali…. … Posto che l’adeguamento annuale del costo di costruzione si sarebbe potuto effettuare solo a seguito della pubblicazione degli indici ISTAT è avviso di questo Collegio che i mancati aggiornamenti si sarebbero potuti rilevare non dalle verifiche finalizzate alla predisposizione del bilancio di previsione - generalmente riferendosi le relative poste a mere proiezioni suscettibili di aggiornamento in corso d’esercizio - bensì dalla puntuale verifica dei risultati dell’esercizio ormai chiuso, compendiati nei dati dei rendiconti dell’Ente…. … Nessuna esimente può quindi affermarsi sussistente con riferimento all’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa. Sul punto deve constatarsi che il convenuto: - ha espresso parere tecnico favorevole alla delibera di Giunta concernente l’adeguamento del costo di costruzione nell’ultimo anno deliberato. … - ha reiterato la propria condotta improntata a gravissima negligenza, in particolare poiché - risultando preposto al rilascio dei permessi - era nella più diretta e concreta condizione anche materiale di determinazione del contributo, con riferimento ai singoli permessi dallo stesso rilasciati; … Pacificamente connotata da antigiuridicità la condotta nonché indiscutibilmente sussistente il nesso di causalità tra l’omissione e il danno, il ricorrente deve rispondere a titolo di responsabilità amministrativa con riferimento alla pretesa azionata dalla Procura regionale. In tema di quantificazione del danno nonché ai fini del successivo addebito, rilevano segnatamente in fattispecie: - la fondatezza dei rilievi posti alla base della dettagliata, articolata nonché giustificata relazione tecnica di parte scaturente dalla puntuale disamina delle reversali degli incassi poste alla base della quantificazione del danno da parte del Comune - in nulla controdedotti dalla parte attrice; tanto induce il Collegio a porre a riferimento della quantificazione del danno l’importo di euro 12.036,47, come da conclusioni della perizia precitata; sul punto deve espressamente denegarsi la sussistenza di presunzioni in ordine alla supposta regolarità dei conteggi effettuati dal Comune, nei termini perorati nell’udienza dalla Procura regionale; basti in proposito richiamare le affermazioni del Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune di S. rilasciate nella relazione da ultimo redatta per l’Organo inquirente “Partendo dai dati forniti dalla Ragioneria e dal presupposto che il calcolo degli importi dovuti per il rilascio dei permessi di costruire e delle DIA siano stati effettuati correttamente (cosa che la sottoscritta non è in grado di assicurare), il minor incasso derivante dal mancato aggiornamento annuale del costo di costruzione, dal 2006 al 2011, (se è questo l’arco di tempo che deve essere preso in considerazione) è quantificabile in euro 20.676,34 (...)”;… … - l’apporto concausale di soggetti terzi nella determinazione del pregiudizio patrimoniale; nel merito, valuta il Collegio che la normativa di riferimento pone il compito dell’adeguamento annuale del costo di costruzione, in mancanza di determinazione regionale, in capo ai Comuni; la competenza risulta ordinariamente svolta, nell’ambito del Comune di S. dalla Giunta comunale ne discende, ad avviso del Collegio, il rilievo del mancato intervento di ulteriori soggetti precipuamente preposti all’applicazione dell’adeguamento all’esame: in primis, quantomeno, il Sindaco e l’Assessore competente per materia; in ragione delle dimensioni del Comune e dell’esperienza associata al dipendente comunale, l’incidenza dell’inerzia dei precitati soggetti - protrattasi per anni e causalmente concorrente al mancato adeguamento del costo di costruzione - viene valutata commisurabile nell’aliquota del 30%, con conseguente riduzione al 70% della percentuale restante a carico del Responsabile; il tutto per una quantificazione della quota parte del danno al ricollegabile, a fini di responsabilità amministrativa, pari a euro 8.425,63 (euro 12.036,47 x 70 : 100); … - la ricorrenza di circostanze valutabili ai fini dell’applicazione del potere riduttivo, integrate dal gravoso impegno per anni posto a carico del dipendente nella conduzione del Settore Urbanistica-Edilizia-Ambiente del Comune (cfr. quanto riportato in FATTO); con la conseguenza che il pregiudizio addebitabile allo stesso convenuto può ridursi a euro 8.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria…. … Salvo il diritto del condannato alla scomputabilità - dal precitato ammontare, nella sede esecutiva - delle somme eventualmente recuperate dall’Ente comunale relativamente agli importi per mancato adeguamento del costo di costruzione concernenti permessi rilasciati dall’anno 2008, …” condanna il Responsabile del Settore Urbanistica al risarcimenti del danno erariale, come sopra determinato.

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