Corte d’Appello di Ancona- sentenza n. 1090/2015 Cons. Est. Dott.ssa Annalisa Gianfelice

rigetto appello e conferma sentenza gravata

28/10/2015

La società a responsabilità limitata Alfa proponeva appello avverso la sentenza n. 64/09 emessa dal Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, in data 11/02/2009, la quale aveva rigettato la domanda avanzata dalla società istante nei confronti di D.M. per il pagamento della somma di € 36.000,00, portata dalla fattura n. 45, emessa in data 01/08/2006 dovuta quale compenso per consulenza alla progettazione ed alla direzione dei lavori, “direzione aldova” e progetto dell’arredamento, restauro e decorazione degli interni di uno stabile di proprietà della D. denominato V.Z. e sito in Gamma Via C. N. n. Si costituiva la D.M. che osservava l’infondatezza del gravame nel merito e ne chiedeva il rigetto. Con ordinanza depositata in data xx.yy.zzzz il Collegio rigettava la richiesta di ammissione prove avanzata dalla ditta appellante; all’udienza del xx/yy/zzzz, raccolte le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza. Il giudice di prime cure, dopo avere rigettato le istanze istruttorie di prove storiche articolate nell’atto introduttivo della ditta Alfa s.r.l. perché generiche ed indeterminate ed aver dichiarato l’inammissibilità delle prove contenute nella memoria ex art. 183, co. VI n. 2 c.p.c. perché sottoscritta dall’Avv. dell’istante privo di mandato anziché dall’avv. Tizio, cui era stato conferito il mandato difensivo, ha ritenuto non provato l’assunto attoreo ed ha rigettato la domanda della Alfa s.r.l. La società Alfa s.r.l. proponeva appello eccependo l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non assolto l’onere probatorio relativamente all’incarico professionale ed alla attività prestata dalla Alfa s.r.l.; invocava a titolo di prova la documentazione depositata nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare la corrispondenza intrattenuta dalle parti, avente ad oggetto l’esistenza di precisi obblighi di pagamento, tra cui la lettera del xx/yy/zzzz, con la quale l’appellata riconosceva la sussistenza del rapporto professionale intercorrente con la ditta appellante e le bozze di transazione per la definizione della controversia insorta. La Corte d’Appello giudicava il motivo infondato avallando il ragionamento giuridico del giudice di prime cure che aveva accertato l’esistenza di un incarico professionale conferito alla Alfa s.r.l. dalla sig.ra D.M.; l’appellata ha sempre riconosciuto di avere dato l’incarico alla Alfa s.r.l., di curare l’arredamento della villa in fase di ristrutturazione e di avere pagato la relativa prestazione. Sul punto si ricorda che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell’affermare che nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell’avvenuto conferimento dell’incarico, ma anche del contenuto e dell’effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista ( v. ex multis Cass. Civ, sez. II n. 24568 del 31 ottobre 2013) posto che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Nel caso de quo, la prova documentale in atti non è sufficiente a provare l’effettivo svolgimento dell’attività di consulenza e direzione aldova dei lavori di ristrutturazione di villa Z allegata dalla Alfa s.r.l., in uno all’attività di arredatore ammessa dall’appellata, provando solo il conferimento dell’incarico di consulenza ma non risultano provate le prestazioni effettivamente eseguite e rimaste insolute. Con il secondo motivo d’appello l’appellante eccepisce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili per genericità i capitoli dell’interrogatorio formale e della prova per testi dedotta nell’atto di citazione. Allega di aver formulato le prove storiche soddisfacendo il requisito dell’indicazione specifica dei fatti previsto dall’art. 244 c.p.c. La Corte giudicava anche tale motivo infondato. Si ricorda che recentemente il Supremo Consesso con Cass., sez.VI, n. 1808 del 02/02/2015 si è pronunciato nei seguenti termini: “la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al Giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa. Nel caso di specie l’appellante risulta avere articolato i mezzi di prova con riferimento alle allegazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 della citazione; tuttavia nel punto 1, relativo al contenuto della prestazione professionale si legge la semplice affermazione di avere espletato le attività di consulenza e direzione aldova, senza la specificazione del contenuto di detta attività e l’indicazione delle prestazioni concretamente espletate, da collocare nel tempo e nello spazio. Un siffatto capitolo è assolutamente inidoneo a provare l’attività concretamente svolta dalla ditta appellante e quindi il quantum della pretesa creditoria. Con il terzo motivo d’appello l’appellante eccepisce l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le prove orali e documentali rispettivamente formulate e depositate dalla ditta attrice nella memoria del xx.yy.zzzz, in quanto memoria sottoscritta dal legale (l’Avv. Valentini) privo di mandato, conferito solo all’Avv. Tizio. Deduce che l’atto giudiziale ritenuto sottoscritto dall’Avv. Valentini può essere agevolmente riferito all’Avv.Tizio, in quanto entrambi appartenenti al medesimo studio professionale e che l’art. 125 c.p.c. non indica la memoria istruttoria tra gli atti che devono recare la sottoscrizione del procuratore a pena di nullità. La Corte giudicava anche il terzo motivo infondato. Ritiene la Corte che il caso della sottoscrizione della memoria istruttoria da parte di altro difensore privo di ius postulandi non sia equivalente al caso dell’omessa sottoscrizione da parte del difensore munito di procura ad litem, mentre nel caso di memoria non sottoscritta non si configura la nullità dell’atto, ove questo sia comunque riferibile alla parte, nel caso di specie la sottoscrizione dell’atto da parte di difensore privo di rappresentanza processuale e diverso da quello cui è stato conferito il mandato alla lite rende l’atto privo dei requisiti di forma indispensabili al raggiungimento dello scopo, ex art. 156 co. II c.p.c., in quanto non è possibile l’imputazione sostanziale dell’atto alla parte che sta in giudizio per il tramite di un determinato difensore. Del resto la memoria istruttoria è atto processuale idoneo a dare impulso al processo, perché attraverso essa si definisce il c.d. thema probandum, sicché ove sia sottoscritta da altro legale difettante dello ius postulandi davanti al Giudice della causa, non si può parlare di mera carenza formale che nulla toglie alla riferibilità immediata dell’atto al procuratore patrocinante: essendo il sistema processuale caratterizzato dalla perfetta sequenzialità degli oneri asseritivi, contestativi e probatori, la cristallizzazione del thema probandum attraverso l’indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria nelle memorie ex art. 183, co VI, n. 2 e 3 c.p.c.si realizza attraverso il maturarsi della relativa preclusione, sicché il relativo onere processuale deve ritenersi riservato al difensore cui la parte ha conferito lo ius posutlandi. L’appello va pertanto rigettato. La novità delle questioni processuali affrontate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del grado. P.Q.M. La Corte d’Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull’appello promosso dalla società Alfa s.r.l. nei confronti dela sig.ra D.N. avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, n. 64/09 dell’11.02.2009, così provvede: rigetta l’appello e per l’effetto confema la sentenza gravata; compensa fra le parti le spese del grado.

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