CORTE D’APPELLO DI ANCONA

Ord. Coll. – Pres. Formiconi Est. Ercoli - inibitoria – istanza di revoca – inammissibilità

28/11/2012

…” Sulla richiesta del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della gravata sentenza avanzato dalla parte appellata X. Ritenuto che la richiesta di revoca della richiamata ordinanza deve ritenersi inammissibile poiché l’ordinanza collegiale emessa ai sensi dell’art. 351, primo comma, cod. proc. civ. sull’istanza dell’appellante, principale o incidentale, di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado, non è impugnabile non essendo al riguardo previsto un procedimento analogo a quello dal medesimo art. 351 stabilito con riferimento al decreto emesso, in caso di urgenza, dal Presidente del collegio anteriormente all’udienza di comparizione, del quale è espressamente prevista la conferma, la modifica o la revoca da parte del collegio, all’udienza in camera di consiglio (Cass. 12.03.2009 n. 6047); Che anche la deduzione di elementi ulteriori e sopravvenuti rispetto a quelli prospettati in sede di inibitoria non comporta l’ammissibilità della istanza di revoca posto che il provvedimento in ordine alla sospensione della provvisoria esecutività è necessariamente fondato sulla prospettazione di fatti ed elementi da dedurre unitamente all’atto fondato sulla prospettazione di fatti ed elementi da dedurre unitamente all’atto di appello costituendo questo il termine per la sua proposizione;” …. P.Q.M. Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di revoca del provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività della gravata sentenza”.

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