Contravvenzioni al C.d.S. – art. 24 L. 689/1981 – competenza del Giudice di Pace – ragioni

2.8.2019 Cass. Pen. Sez. I – Sent. 31857/2019 Pres. Di Tomassi Est. Talerico

20/02/2020

…” Con provvedimento del 26.02.2019, il Giudice di Pace di Pesaro disponeva la trasmissione degli atti relativi all’opposizione proposta da A avverso l’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata con verbale di contravvenzione elevato il 19.12.2018 per la violazione amministrativa di cui all’art. 141 del Codice della Strada per competenza al Tribunale di Pesaro, in ragione del fatto che l’accertamento di detta violazione amministrativa costituiva antecedente necessario rispetto alla decisione sull’esistenza del reato di cui all’art. 589 bis c.p., il cui procedimento era pendente nei confronti di A dinnanzi alla Procura di Pesaro. Con ordinanza del 14.03.2019, il Tribunale di Pesaro riteneva che la competenza a decidere sull’indicata opposizione era, invece, del Giudice di Pace in quanto, non solo il giudice penale non era investito della cognizione di un fatto reato proprio perché non era stata ancora esercitata l’azione penale, ma nessun dato circostanziale idoneo a integrare il presupposto della connessione obiettiva tra l’ipotesi di reato e la violazione amministrativa era stato individuato nella sentenza del Giudice di Pace. Il conflitto negativo improprio di competenza tra giudice civile e giudice penale, ammissibile in rito (cfr. Cass, Sez. 1, n. 13408 del 02/03/2005, RV. 231336; Cass., Sez. 1, n. 19547 del 02/04/2004, RV. 227982), va risolto con l’affermazione della competenza del Giudice di Pace, al quale vanno restituiti gli atti. Ciò in applicazione del principio di diritto, secondo cui “il conflitto negativo di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all’ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione a un’infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto a uno dei due attori opponenti in sede civile, deve essere risolto con l’affermazione della competenza del giudice di pace qualora non emerga alcun profilo di connessione ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Tanto più che, alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20 del 21 giugno 2000, la norma di cui all’art. 24 della legge n. 689 del 1981 – nel momento in cui ipotizza che l’esistenza di un reato possa dipendere dall’accertamento di una violazione non costituente reato – esige che il giudice, cui è demandato l’accertamento della esistenza del reato, si soffermi anche e, anzitutto, sulla violazione non costituente reato, sicché l’accertamento del fatto – reato è, nel contempo, necessario all’accertamento della violazione non costituente reato. Nel caso di specie, il procedimento a carico di A è pendente dinnanzi alla Procura della Repubblica di Pesaro, sicché non emerge alcun profilo di connessione rilevante ai sensi dell’art. 24 della legge n. 689 del 1981 che possa determinare la vis attractiva del giudice penale. Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Pesaro, al quale dispone restituirsi gli atti “…

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