Consiglio di Stato Sez. V Sent. 5402/2012 – Pres. FF Saltelli – Est. Durante

Atti di pianificazione – Piano di lottizzazione – Varianti alle NTA – Pubblicazione – Piena conoscenza – Interesse a ricorrere dei lottizzanti – Modifica tipologia edifici ed allineamento – Insussistenza – Partecipazione al procedimento – Insussisten

22/10/2012

Veniva impugnata la concessione edilizia n. 181 rilasciata alla società x per la costruzione di un fabbricato bifamiliare per civile abitazione sul lotto di piano di lottizzazione. Si lamentava che il fabbricato autorizzato limitava l’ampia veduta fruita dalla abitazione dei vicini che deducevano violazione delle norme sull’allineamento tra fabbricati esistenti nel PRG e P.L. Marche, dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, per omessa previa comunicazione ai lottizzanti delle disposte modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano di lottizzazione; eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione per carenza di interesse pubblico; violazione del procedimento delineato dalla L. R. Marche 19/1979 in materia di varianti ai piani urbanistici. Il TAR delle Marche respingeva il ricorso. L’appello è stato dichiarato infondato e respinto, in quanto confermato “… l’obbligo della tempestiva impugnazione degli atti di pianificazione e delle relative norme di attuazione…” … “E’ incontestato, peraltro, che le variazioni alle norme tecniche del piano di lottizzazione di cui si discute sono state approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate all’albo pretorio, così determinandosi l’effetto legale della conoscenza rilevante ai fini della decorrenza dei termini per impugnare. …” … Gli atti sottoposti a forme di pubblicità legali si presumono conosciuti per effetto della loro pubblicazione. “Tanto più che nel caso di specie è stato provato in giudizio che gli appellanti erano ben a conoscenza delle modifiche apportate alle norme tecniche del piano di lottizzazione, essendo intercorsa una fitta e cospicua corrispondenza con il Comune in relazione all’asserita violazione del criterio dell’allineamento del c.d. filo fisso ...” Nel merito le censure dedotte dagli appellanti, non possono comunque che essere respinte, per infondatezza e inammissibilità. I ricorrenti lamentano in sostanza che la concessione edilizia rilasciata nel 1992 alla società x per la edificazione di una casa bifamiliare non rispetti le norme tecniche del piano di lottizzazione, tanto più che le stesse erano state oggetto di modifica. Essi deducono eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione per carenza di interesse pubblico. La censura, oltre che infondata, è inammissibile per carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che “la completa edificazione del piano di lottizzazione è l’interesse pubblico primario cui è finalizzata l’adozione di un piano urbanistico di dettaglio… … Non avrebbe alcun senso approvare un piano di lottizzazione, affrontando le relative urbanizzazioni, con costi che, sia pure in quota parte, comunque ricadono sull’intera collettività, e non rimuovere gli inconvenienti inizialmente non adeguatamente valutati che ne impediscono la completa realizzazione… … Rispetto a siffatto interesse pubblico, indubbiamente è recessivo l’interesse privato del lottizzante a mantenere inalterato lo status quo ante che gli assicura la massima visualità del panorama…”. Inoltre è stato affermato che… “… Sotto un profilo prettamente giuridico, l’interesse dei lottizzanti a mantenere inalterate le norme tecniche del piano di lottizzazione non può trovare sempre e comunque tutela, anche in mancanza di lesione di una posizione soggettiva qualificata. Orbene, dal contesto del ricorso e degli altri scritti difensivi, non risulta quale sia l’interesse dei ricorrenti a che sia consentita solo l’edificazione di case unifamiliari e non di case bifamiliari. Indubbiamente, non ha pregio il riferimento al maggior carico urbanistico che una casa bifamiliare ipoteticamente apporterebbe al territorio, atteso che il carico urbanistico è valutazione già effettuata dal comune allorché stabilisce gli indici di edificabilità territoriale e fondiaria e gli standards. In altri termini, i lottizzanti possono lamentarsi, se non venga rispettato l’indice volumetrico o quello di copertura fissato dal piano, ma non già se viene variata la tipologia degli edifici. Invero, la tipologia edilizia, quand’anche fissata in un piano attuativo, qual è un piano di lottizzazione, non costituisce in via di principio un criterio fisso e immodificabile, quanto un criterio indicativo, sicché la relativa previsione del piano di lottizzazione ben poteva essere interpretata nel senso di consentire diverse tipologie… “… Ugualmente non è ravvisabile un interesse dei ricorrenti all’impugnazione della delibera consiliare in materia di allineamento dei fabbricati…” in riferimento alla visuale, visto che non v’è prova agli atti del giudizio che la visuale sia stata ridotta in maniera significativa. I ricorrenti lamentano anche la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990, per non essere stati coinvolti nel procedimento di modifica delle norme tecniche del piano di lottizzazione. “… La censura è infondata, sia perché il piano di lottizzazione, quand’anche di iniziativa privata, una volta che sia stato approvato ha vita autonoma come qualunque piano urbanistico, sicché non v’è obbligo dell’amministrazione di comunicare ai lottizzanti l’avvio del procedimento di modifica delle norme di piano, sia perché i lottizzanti ed in primis gli attuali ricorrenti hanno partecipato al procedimento, apportando il proprio contributo e manifestando le perplessità poi sfociate nella controversia all’esame…” “Le varianti approvate non hanno comportato alterazione delle previsioni di dotazione dei servizi pubblici e di uso pubblico previsti e già realizzati nella lottizzazione, né incrementi volumetrici o di ingombro.” ... pertanto la competenza non può riferirsi al Consiglio Comunale.

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