Cons. Stato, sez. V, Ordinanza n. 4597 Pres. Fera - Est. Branca

Ricorso per revocazione

26/08/2008

Proposto ricorso per revocazione avverso ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato ex art. 395 n. 4 c.p.c. la Sezione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, ha ritenuto implicitamente possibile tale mezzo di impugnazione avverso una ordinanza cautelare. Questa la parte motiva più significativa del provvedimento: “con ordinanza della Sezione 5 Agosto 2008 n. 4406 è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza TAR Marche 10 Luglio 2008 n. 733”…… ……“la Società ricorrente ha domandato la revocazione della predetta ordinanza n. 4406 del 2008 ai sensi dell’art. 395 n. 4 del c.p.c., perché il giudicante sarebbe incorso in errore di fatto per aver ritenuto inesistenti fatti la cui verità emergerebbe inconfutabilmente dagli atti di causa ed esistenti fatti inesistenti;…..” ……“la tesi del ricorrente si risolve nella contestazione della relazione di presupposizione, affermata dall’ordinanza revocanda, tra la cancellazione dall’albo per l’esercizio di discarica, la cui sospensione non è stata accordata dall’ordinanza della Sezione n. 4405 in pari data e la legittima disponibilità del terreno, oggetto delle misure censurate”; “tale prospettazione si risolve nella deduzione di un preteso errore di diritto a carico dell’ordinanza della Sezione di cui si chiede la revocazione”; “che pertanto non sussiste il presupposto dell’errore di fatto necessario per l’accoglimento del ricorso”; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

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