CASSAZIONE SEZ. III CIVILE Sentenza n. 5110/2011 Pres. Finocchiaro, Rel. Carleo

successione nel diritto controverso – interesse nella lite

03/03/2011

Il Tribunale di X cancellava dal ruolo per mancata comparizione delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c., il giudizio di opposizione promosso da soc. M avverso il decreto ingiuntivo n. 14625/99 emesso su ricorso della soc. B. Ad istanza della società B, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., veniva quindi dichiarato estinto il giudizio di opposizione. M proponeva appello per sentir revocare l’ordinanza di estinzione, contestando il credito asseritamente vantato da B, rispetto al quale era intervenuta una transazione che aveva portato all’abbandono del giudizio di opposizione, e rappresentando le ingiuste e dannose conseguenze derivanti dal provvedimento di estinzione. In esito al giudizio, nel quale si costituiva la società B, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione. Avverso tale decisione M ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso la soc. B nonché la soc. C che interviene in giudizio quale successore a titolo particolare di B avendone acquistato il credito. La Corte ha così statuito: …” In via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità dell’atto di intervento di C nella invocata qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che – fermo restando che il giudizio di cassazione si svolge comunque tra le parti originarie – il successore può ben impugnare per cassazione entro i termini di scadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di svolgere difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (così in motivazione Cass. n. 1375/2010, conformi Cass. n. 11322/05, Cass. n. 10215/07”. “Passando all’esame della prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 307 e 100 c.p.c., deve rilevarsi che la ricorrente ha fondato le sue ragioni di censura sulla premessa che la società B a seguito della transazione che aveva portato all’abbandono del giudizio di opposizione e della successiva cessione del credito, non avrebbe più avuto alcun interesse né comunque la legittimazione per chiedere l’emissione di ordinanza di estinzione ex art. 307 c.p.c.”. La doglianza non è fondata. “La cessione del bene avvenuta nel corso del processo non fa venir meno l’interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti (cfr Cass. 3004/04 in motivazione) né il mutamento della titolarità sostanziale incide sulla legittimazione dell’originario titolare (cfr Cass. 1978/04). Ed invero, il dante causa prosegue il processo, quale sostituto processuale dell’acquirente. In tal caso, si assiste ad un fenomeno di perpetuatio legitimationis delle parti originarie per cui l’alienante conserva, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quanto l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento (cfr. Cass. 23936/07). Passando alla successiva doglianza per violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c., va rilevato che la censura si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato nel ritenere l’applicabilità dell’ultima parte del primo comma dell’art. 653 c.p.c., anche nel caso di estinzione del processo conseguita all’accordo delle parti. Inoltre – e tale rilievo sostanzia l’ultima censura per omessa ed insufficiente motivazione – la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare su un aspetto controverso e decisivo della vicenda, costituito dal fatto che, all’atto della transazione, la causa venne abbandonata senza procedere alla notifica di formali e completi atti di rinunzia ed accettazione al giudizio e al decreto opposto. E ciò, in quanto la decisione di non coltivare il contenzioso sarebbe stata presa per la M dal sig. S.E. che in quel periodo rappresentava, oltre la debitrice M anche la creditrice B. Sia l’una che l’altra censura sono inammissibili perché, addebitando alla Corte di Appello la mancata considerazione dei fatti che avrebbero indotto le parti ad abbandonare il giudizio di primo grado – circostanze estranee all’oggetto di accertamento del giudice di seconde cure – non si pongono, né l’una né l’atra, in relazione con le ragioni della decisione impugnata. Ed invero, quest’ultima, avendo ad oggetto il controllo dell’ordinanza di estinzione del processo per inattività delle parti, emessa dal giudice di prime cure, è fondata esclusivamente sulla verifica dei presupposti per la pronuncia di estinzione, di natura meramente dichiarativa, prescindendone da ogni esame – e non poteva essere diversamente – delle ragioni extraprocessuali che potevano aver indotto le parti dapprima a disertare il processo, determinandone la cancellazione, e quindi ad omettere la tempestiva riassunzione della causa, così da provocarne l’estinzione. “… …”Il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato”…

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