Cass. civ. sez. II, Sent. n. 24961 Pres. Elfante - Est. Bertuzzi

Sanzioni Amministrative - Applicazione

24/11/2006

In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui il giudice di merito abbia annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Autorità amministrativa, per avere rilevato, di ufficio, che il potere sanzionatorio spettava, ai sensi dell'art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, al giudice penale competente per il fatto reato, il provvedimento sanzionatorio, che in tal caso è emesso dall'Autorità amministrativa invece che dal giudice penale, non è inesistente, sicché tale invalidità, poiché implica un vizio di legittimità dell'atto, sotto il profilo della competenza dell'organo a provvedere, in ragione della connessione della violazione amministrativa con il reato, deve essere ritualmente dedotta dall'opponente, e non può essere rilevata di ufficio dal giudice. Deve infatti considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso, situazione, questa, non riscontrabile laddove il provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, esercita un potere che è, per l'appunto, di natura amministrativa.

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