C.d.S. Sez. V – Sent. 5398 Pres. Caracciolo Est. Atzeni

Occupazione usurpativa – risarcimento danno esistenziale – diritto – quantificazione equitativa

22/10/2012

A) Con ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche, anno 1997, i signori B ed altri impugnavano: - La delibera della Giunta municipale del Comune X del febbraio 1997 e la successiva ordinanza del Sindaco dello stesso Comune con cui è stata disposta l’espropriazione definitiva di terreni di loro proprietà necessari per la realizzazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati in località A da parte di E – Azienda Speciale incaricata della realizzazione della discarica. - Ogni atto presupposto, connesso e conseguente. I ricorrenti deducevano illegittimità derivata dipendente dal disposto annullamento giurisdizionale della presupposta delibera della Giunta regionale marzo 1992, con cui era stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’impianto di discarica suddetta la cui realizzazione ha comportato l’occupazione ed il successivo esproprio dei terreni di proprietà dei ricorrenti. Tale delibera della Giunta Regionale era stata annullata con la sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche n. 77 del 21 febbraio 1995, confermata dal Consiglio di Stato con diversa motivazione (Sent. 4791/2000). B) Con sentenza 1305 del 29 settembre 2000, il Tribunale Amministrativo delle Marche, avendo riscontrato il passaggio giudicato della precedente sentenza n. 77 del 21 febbraio 1995, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati. Avverso quest’ultima sentenza C Azienda Speciale (ora C s.p.a.), propone il primo dei ricorsi in appello, rubricato al n. A /2001, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado. C) Con successivo ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche, rubricato al n. X/2005, i signori B e altri chiedevano la condanna della Regione, dell’Amministrazione provinciale e di C s.p.a., in solido, al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti ablativi di cui sopra. I danni lamentati consistevano: Per taluni dei ricorrenti, sia nel valore dei terreni di loro proprietà occupati e trasformati in modo irreversibile, sia nel deprezzamento dei terreni e degli edifici di loro proprietà posti nelle vicinanze della discarica, sia nella quota di profitto ricavato e ricavando nella gestione dell’impianto mediante l’illegittimo utilizzo di beni di loro proprietà. Per altri ricorrenti, nella riduzione di valore dei terreni, e del fabbricato colonico, e accessori di loro proprietà. Per tutti i ricorrenti, nel danno esistenziale causato dal grave turbamento fisico e psichico conseguente all’illegittima emissione delle esalazioni nocive, presenza di parassiti ed insetti, rumore e traffico di mezzi pesanti. D) Con seconda sentenza 969 del 30 maggio 2007, il Tribunale Amministrativo delle Marche respingeva il ricorso x/2005, ritenendo le delibere annullate superate da altro atto sopravvenuto. E) Avverso tale ultima sentenza i signori B ed altri propongono il secondo ricorso in appello, rubricato al n. L/2007, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendone la riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado. Si sono costituite in giudizio la Regione, la Provincia e C s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dei signori B, sia pur parzialmente, e respinto il ricorso in appello proposto da Regione, Provincia e soc. C. … “I ricorsi in appello in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica sentenza essendo oggettivamente connessi … omissis. …” La seconda sentenza appellata riguarda la problematica relativa al diritto dei ricorrenti in primo grado del precedente giudizio, e di alcuni altri proprietari finitimi, al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione della discarica in forza di atti annullati. Deduce C s.p.a. appellata l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto depositato in giudizio nel rispetto del termine ordinario anziché di quello dimidiato di cui all’art. 23 bis, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La doglianza non può essere condivisa in quanto il primo comma dell’articolo richiamato alla lettera b) espressamente limita la propria applicazione ai giudizi aventi ad oggetto le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche. La norma quindi non si applica alla presente controversia, avente ad oggetto esclusivamente le pretese risarcitorie derivanti da un precedente contenzioso di contenuto impugnatorio e comunque deve essere concesso l’errore scusabile, in ragione quanto meno delle incertezze applicative della disposizione. Le parti appellate sostengono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ma la questione deve essere disattesa in quanto proposta con semplice memoria, senza notificare appello incidentale, per cui al riguardo si è formato giudicato implicito. Comunque, la controversia ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai sensi del quale il tribunale amministrativo nell’ambito della sua giurisdizione conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno, per cui deve essere disattesa. Nel merito, il primo giudice ha respinto il ricorso in quanto alla data della sua proposizione era intervenuta la deliberazione n. 1470 in data giugno 1995 con la quale la Giunta regionale aveva nuovamente approvato il progetto della discarica di cui si tratta “con implicita ma evidente efficacia ex tune, in quanto adottata proprio per sopperire alla illegittimità riscontrata nella sentenza n. 77/1995”. “Con questa deliberazione è, stata, in particolare, nuovamente approvata la localizzazione della discarica, il progetto generale di massima, il progetto esecutivo del primo lotto, le relative varianti, il progetto esecutivo del terzo lotto e relative varianti e, soprattutto, è stata nuovamente dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare. Inoltre, con deliberazione 5.6.1995 n. 1469 erano stati approvati i progetti esecutivi del quarto lotto e del quarto lotto A e con autorizzazione n. 119 del 10.5.1998, la subentrata C spa era stata autorizzata alla gestione della discarica. La deliberazione n. 1470 del 1995 e la rinnovata autorizzazione non sono state impugnate, né espressamente annullate o revocate, né possono ritenersi “nulle” o comunque implicitamente annullate dalla successiva sentenza n. 4791/2000 del Consiglio di Stato allorché ha confermato l’annullamento già disposto da questo Tribunale con la sentenza n. 77/1995 della deliberazione n. 715/1992: infatti, l’illegittimità dei questa deliberazione è stata ritenuta a causa del riproposto) gravame di illegittimità riferito agli antecedenti atti regionali di individuazione del sito e, quindi come illegittimità derivata e non come effetto caducante direttamente conseguente all’annullamento degli atti, appunto, di individuazione del sito. Di conseguenza, anche a seguito della sentenza n. 77/1995 di questo Tribunale e della sentenza n. 4791/2000 del Consiglio di Stato, Sez. IV, la deliberazione regionale 5.6.1995 n. 1470 è, ad avviso del Collegio, pienamente efficace e la discarica in località Cà Asprete “ validamente” funzionante e di “pubblica utilità”. Ciò che manca ai fini del completamento dell’intero procedimento è un nuovo decreto di esproprio, ma ciò non implica che la trasformazione dei luoghi possa ricondursi ad un ipotesi di occupazione usurpativa e la circostanza è probabilmente dovuta al fatto che la sentenza 29 settembre 2000 n. 1305 di questo Tribunale, con cui sono stati annullati i provvedimenti di esproprio del 1997/98, è ancora sottoposta ad “appello”. Obbiettano gli appellanti che i documenti richiamati dal primo giudice erano stati depositati nel precedente giudizio in appello ma il Collegio non li aveva considerati presupposto valido per la declaratoria dell’improcedibilità ed il ricorso in revocazione, proposto a questo riguardo, è stato dichiarato inammissibile, come già riferito nei punti che precedono. La problematica non potrebbe quindi essere nuovamente introdotta nel presente giudizio e comunque, anche a prescindere da tale problematica, le suddette delibere non spiegano effetto nella presente controversia in quanto non sono mai state portate ad esecuzione, ed in particolare ad esse non ha fatto seguito l’adozione di nuovi atti di esproprio. Di conseguenza, l’occupazione illecita, risalente all’anno 1992, non ha perso tale connotazione, avendo il proprio presupposto negli atti già annullati; gli appellanti sottolineano anche come l’inesecuzione della delibera della Giunta regionale sopra citata abbia fatto perdere effetto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ivi disposta. La tesi degli appellanti deve essere condivisa. Invero, non vi ha dubbio sul fatto che il giudizio fino ad ora svolto ha riguardato la legittimità dei provvedimenti ablatori per effetto dei quali i terreni di proprietà dei ricorrenti del primo giudizio sono stati utilizzati per la realizzazione e l’esercizio di una discarica. A seguito di quel giudizio, come si è detto nei punti che precedono, sono stati annullati gli atti di assoggettamento ad esproprio dei terreni in questione, compresi gli atti che a conclusione del procedimento hanno decretato l’esproprio. Giova sottolineare come gli atti di esproprio del Comune di X indichino, quale presupposto, la deliberazione della Giunta regionale marzo 1992 di approvazione del progetto e dichiarazione della pubblica utilità dell’opera senza fare alcun riferimento alla successiva delibera della giunta regionale giugno 1995, concernente la nuova approvazione del progetto. Gli atti sopravvenuti, sulla cui base il primo giudice ha respinto la domanda risarcitoria dei concorrenti, pretendono di sostituire una nuova dichiarazione di pubblica utilità a quella in precedenza annullata, ma in nessun modo può essere loro attribuito un effetto direttamente ablatorio. Inoltre, come giustamente rilevato dagli appellanti, i provvedimenti di cui ora si tratta non possono condurre a tale effetto non essendo stati portati ad esecuzione, con l’adozione degli atti di esproprio, entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità. Afferma, di conseguenza, il Collegio che l’Azienda C ora appellante, e le sue danti causa, sono state immesse nel possesso delle aree di cui si discute in base a titolo illegittimo e mai sanato, anche a voler concedere che l’Amministrazione avesse tale possibilità. Non rileva nemmeno, per le stesse ragioni appena esposte, la successiva approvazione del piano regionale dei rifiuti (delibera della Giunta Regionale dicembre 1999, e del piano provinciale (del gennaio 2002, luglio 2002), ugualmente rimaste prive di esecuzione sotto il profilo espropriativo. La pretesa degli appellanti B e altri risulta quindi fondata. “… La Provincia sostiene di non essere obbligata nei confronti dei ricorrenti in quanto gli atti che hanno provocato le lesioni dei beni della vita appartenenti al patrimonio dei ricorrenti non sono ad essa imputabili. La tesi non può essere condivisa in quanto la lesione di cui si tratta è bensì originariamente imputabile all’emanazione dei suddetti atti, ma è imputabile alla Provincia appellata la mancata attivazione dei propri poteri una volta acquisita la competenza ad intervenire nella materia. Deve invece essere accolta la domanda di estromissione dal giudizio di C s.p.a. che nella vicenda ha avuto un ruolo di mera esecutrice dei provvedimenti annullati dal giudice amministrativo. Deve essere respinta l’eccezione di indeterminatezza della pretesa risarcitoria, formulata dalle parti appellate, in quanto le loro pretese sono specificatamente indicate nel ricorso di primo grado, e sostenute con il deposito di relazione tecnica. Peraltro, deve essere condivisa l’osservazione delle parti appellate le quali sostengono non essere condivisibile il principio applicato dal tecnico, il quale ha commisurato il risarcimento ai ricavi conseguiti con l’esercizio della discarica, anziché al danno effettivamente subito. Le parti resistenti sostengono poi che il risarcimento deve essere commisurato, nel caso, ai danni provocati dallo spossessamento, mentre restano al di fuori del giudizio i danni derivanti dalla realizzazione della discarica ai fondi finitimi ed i danni derivanti dalla realizzazione della discarica ai fondi finitimi ed i danni esistenziali. Quest’ultima osservazione non può essere condivisa. Invero, è palese che la realizzazione di una discarica provochi danni a chi debba frequentare abitualmente la località nella quale questa è situata, e che tali danni non possano essere limitati al fatto puramente patrimoniale. Alla luce di tale considerazione, basata sull’id quod plerumque accidit, ritiene il Collegio che la difesa delle resistenti non può limitarsi ad una mera censura di genericità ma deve giungere alla dimostrazione di ulteriori fatti che nel caso specifico hanno impedito la formazione del danno. Potrebbe poi essere obiettato che quanto meno le pretese dei proprietari fintimi, rimasti estranei al giudizio di impugnazione, esulavano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma il problema non può essere preso in considerazione, per la formazione del giudicato implicito sul punto. In conclusione, la pretesa degli appellanti deve essere accolta. Il risarcimento deve essere determinato, per ognuno, sulla base di quanto esposto nel ricorso di primo grado, equitativamente ridotto del 40%, con gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Regione e Provincia sono condannate, in solido, al relativo pagamento.”…

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