Vigile urbano – nomina in ruolo per scorrimento della graduatoria degli idonei – carenza dl requisito della idoneità fisica – pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato - irrilevanza

3.6.2021 – Tribunale di Pesaro Sez. Lavoro – Sent. 128/2021- Est. Paganelli

07/06/2021

… “Con ricorso depositato il 09.09.2019 l’istante contestava il provvedimento di diniego all’assunzione a tempo indeterminato del (omissis) e chiedeva fosse dichiarato il suo diritto all’assunzione in base alla graduatoria approvata con determina n. 302 (omissis). Rappresentava di aver ricevuto in data (omissis) una proposta di assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1 con decorrenza 28.12.2018. Il ricorrente accettava la proposta e il 18 dicembre 2018 si recava a visita medica preassuntiva. Con il provvedimento contestato gli era comunicato il diniego all’assunzione in quanto “vista la certificazione relativa al giudizio di idoneità alla mansione specifica redatto dal medico competente ed esperite le verifiche d’ufficio volte ad accertare il possesso in capo al candidato dei requisiti previsti dal bando per la selezione pubblica di n. 1 agente di polizia municipale e dal Regolamento del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, si comunica di non poter procedere all’assunzione della S.V. ed alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro per le seguenti motivazioni: 1. Mancanza del requisito della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli. Detto requisito, previsto dal bando e dal prefato regolamento deve essere posseduto prima dell’assunzione in servizio. …. 2. L’ente ha deliberato l’assunzione un n. 4 agenti di polizia locale in grado di espletare tutti i compiti relativi al predetto profilo. Vi è necessità di avere agenti in grado di svolgere soprattutto mansioni relative ai servizi esterni. L’idoneità limitata “solo per attività impiegatizia d’ufficio” non consente di soddisfare le esigenze dell’amministrazione, anzi creerebbe un pregiudizio alla stessa…”. L’istante riteneva illegittimo il diniego. Nel 2016, durante il periodo in cui era in forza al Comune di X in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, il ricorrente subiva un grave incidente stradale, che comportava (omissis). Nonostante la predetta menomazione fisica, però, anche successivamente al 2016, il ricorrente veniva sempre dichiarato pienamente idoneo alle mansioni, senza limitazione alcuna, alla visita medica preassuntiva svolta in relazione alla successiva assunzione a tempo determinato presso la stessa Amministrazione resistente, pochi mesi prima della proposta di assunzione a tempo indeterminato del (omissis). In occasione della visita medica preassuntiva del (omissis) 2018 inoltre il ricorrente era ritenuto idoneo con limitazioni e non radicalmente inidoneo. In relazione al requisito del possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli l’Amministrazione resistente, con la propria condotta, dimostrava di non ritenere più necessaria la sussistenza del requisito sia quando stipulava con il ricorrente il contratto a termine per il periodo da (omissis) 2018 e sia nel momento in cui proponeva al ricorrente l’assunzione a tempo indeterminato dal (omissis). Le precedenti assunzioni a tempo determinato erano infatti avvenute sulla base del medesimo bando in forza del quale al sig. V era stata proposta l’assunzione a tempo indeterminato. Evidenziava inoltre che la resistente qualche mese prima della proposta di assunzione al ricorrente aveva assunto una dipendente priva dell’abilitazione di guida di motoveicoli e dell’altezza minima. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto del ricorso per le ragioni che saranno esposte. *** Il ricorrente, successivamente all’incidente del (omissis) 2016, ha lavorato per un solo periodo alle dipendenze della resistente, dal ____ al _____ 2018, con contratto a tempo determinato e mansione di agente di polizia municipale. La decisione dell’amministrazione di negare l’assunzione a tempo indeterminato non può ritenersi contraddittoria rispetto al comportamento precedentemente tenuto, in quanto le due situazioni presentano sostanziali profili di differenza. Anzitutto, l’assunzione del 2018 era a tempo determinato e, in base al regolamento locale della polizia municipale il possesso dell’abilitazione per la guida di motoveicoli è requisito previsto solo per l’assunzione a tempo indeterminato. Pertanto, la circostanza che l’istante non ne fosse più in possesso, non era effettivamente ostativa a quella assunzione mentre lo è per quella in oggetto, che sarebbe a tempo indeterminato. Il rilievo concernente la dipendente M non è corretto. La norma del regolamento richiamata nel bando considera necessaria l’abilitazione per la guida di motoveicoli. In base all’art. 53 del codice della strada la categoria dei motoveicoli comprende i motocicli di potenza inferiore ai 35 kw, che la dipendente è in grado di condurre, avendo la patente A2. L’interpretazione della difesa ricorrente che imporrebbe il possesso della patente A3 e l’abilitazione alla guida indistintamente di tutte le tipologie di motoveicoli, non ha un effettivo fondamento normativo. Questo profilo sarebbe assorbente. Per completezza si osserva, in merito al secondo profilo di dedotta illegittimità, relativo al difetto del requisito di idoneità fisica, che la condotta dell’amministrazione - che ha reputato idoneo il ricorrente in relazione all’ultimo contratto a tempo determinato e inidoneo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato - non può ritenersi contraddittoria. Ciò sarebbe se l’Amministrazione a fronte di identiche valutazioni mediche, avesse tenuto condotte diverse. Nel caso in esame le valutazioni del medico competente nelle due occasioni non erano coincidenti (nel primo caso attestava un’assoluta idoneità, nel secondo un’idoneità con limitazioni). Pertanto, non può imputarsi all’amministrazione di aver valutato diversamente la condizione dell’istante. Alcuna tacita rinuncia a far valere le condizioni previste dal bando è quindi ipotizzabile a scapito della resistente. Le spese di lite sono compensate. (omissis)

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