Usucapione – bene patrimonio indisponibile – inusucapibilità - presupposti – insussistenza – legittimazione processuale parte intervenuta – successione nel diritto controverso.

2.9.2021 Tribunale di Urbino –Est. Mercuri

07/09/2021

(omissis) …“Con atto di citazione la soc. A. conveniva in giudizio avanti all’intestato Tribunale l’Azienda Sanitaria e il Comune affinché dichiarasse l’usucapione su alcune particelle da tempo ultraventennale dalla stessa utilizzate quali parcheggio e deposito materiali della propria attività. Si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria per resistere alla domanda ritenendo che il terreno non poteva essere oggetto di usucapione in quanto terreno indisponibile con vincolo di destinazione sanitaria. Nelle more del processo la società A alienava alla società M che a sua volta interveniva nel processo instaurato. Ammessa e svolta la prova orale veniva assunta consulenza tecnica affinché venisse accertato lo stato dei luoghi e la destinazione urbanistica del terreno. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha statuito l’accoglimento della domanda con la seguente motivazione: “La causa è stata istruita attraverso prova per testi e CTU. Oggetto del giudizio è un frustolo di terreno di poche centinaia di mq. L’attuale destinazione urbanistica del lotto, come dettagliatamente relazionato dal CTU, rientra in un piano di lottizzazione residenziale, con possibilità di negozi al piano terra e appartamenti di oltre 120 mq ciascuno al piano primo. In particolare l’area oggetto di domanda è destinata ad edificazione privata e parcheggi pubblici. Rileva parte convenuta che in precedenza il terreno agricolo de quo faceva parte del patrimonio indisponibile dell’Ospedale Civile locale; la legge 23/12/1978 n. 833 di istituzione delle Unità Sanitarie Locali aveva stabilito che i beni immobili degli enti ospedalieri soppressi venissero trasferiti al patrimonio dei Comuni in cui insistevano, mantenendo il vincolo di destinazione sanitaria alle Unità sanitarie Locali, al fine di recuperare tutte le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria. Con la L.R. n. 24/80 la Regione Marche ha istituito, tra le altre, l’Unità Sanitaria Locale alla quale, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1198 del 31/03/1981 sono state trasferite le funzioni in materia ospedaliera già esercitate dagli enti ospedalieri soppressi e, dunque, il terreno in questione è stato trasferito al Comune ma con vincolo di destinazione sanitaria alla stessa USL. Con DGR Marche n. 51/SOP_04 del 22/02/2006, a norma dell’art. 5 Dlg n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 8 L.R. n. 22/94, il terreno avente vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., è stato trasferito dal Comune stesso all’ASUR, Zona Territoriale (a seguito della riorganizzazione del SSR con L.R. 13/2003 e L.R. 17/2011, oggi Area Vasta). Il terreno è dunque ritornato di proprietà dell’Azienda sanitaria solo nell’anno 2006 e osserva parte convenuta che nel periodo precedente, in cui è rimasto di proprietà del Comune ha sempre mantenuto la sua natura di bene patrimoniale indisponibile vincolato ex lege dalla sua destinazione sanitaria e come tale, per sua natura, non potrebbe formare oggetto di usucapione. Occorre osservare che l’art. 828, II comma, c.c. stabilisce che i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Ora al riguardo si deve osservare che affinché un bene immobile possa ritenersi appartenente al patrimonio indisponibile in quanto “destinato a un pubblico servizio” ai sensi dell’art. 826, comma 3, codice civile occorre un doppio requisito: a)la manifestazione di volontà del comune titolare del diritto reale pubblico (un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’Ente comunale); b)l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio (Cassazione sezione 2^, sentenza del 13.3.07 n. 5867; Consiglio di Stato sezione V, sentenza del 20.2.06 n. 698). Non è sufficiente, infatti, la sola determinazione dell'ente locale (con provvedimento amministrativo) per imprimere al bene il carattere di indisponibilità. A ribadirlo, la sezione II civile della Cassazione con la sentenza 7059/2010. “…. Il terreno oggetto di contestazione non poteva nemmeno farsi rientrare nell’ambito del patrimonio indisponibile del Comune in quanto il vincolo a verde pubblico imposto su un’area non vale ad attribuire all’area stessa il carattere di bene indisponibile in assenza del doppio requisito della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico ( e perciò di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio” (Corte di Cassazione sent. N. 24990 del 23 ottobre 2017). Pertanto, per l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile, “deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l’effettiva ed attuale destinazione del ben al pubblico servizio” . (Cass. 13 marzo 2007 n. 5867) Quindi, un bene patrimoniale indisponibile potrebbe essere usucapito ai sensi dell’art. 1158 c.c. laddove il terreno avesse ormai perduto la sua destinazione ad una pubblica utilità. Pertanto, l’eccezione di non usucapibilità perché facente parte del patrimonio indisponibile non può essere accolta atteso che l’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio non risulta sussistere né attualmente, né tantomeno dal 1994, anno in cui i testimoni escussi hanno evidenziato l’esecuzione di determinati lavori sul frustolo oggetto della presente usucapione. L’istruttoria orale ha dimostrato che il terreno oggetto di domanda, dopo la sua predisposizione, è stato destinato a piazzale per il deposito delle granaglie che venivano scaricate presso il Consorzio agrario. Lavori e utilizzo risalenti ai primi anni 90. In ordine alla legittimazione processuale da parte dell’intervenuta M, occorre osservare che la dottrina è giunta a sostenere che, se la legittimazione processuale si ricollega, per regola generale, alla titolarità attiva o passiva della situazione sostanziale dedotta in giudizio (anche se meramente affermata, quindi ipotetica); e se la funzione dell’art. 111 è quella di consentire che, in deroga alle regole generali, il processo si svolga tra le parti originarie, concludendosi con una sentenza opponibile al successore, allora il diritto controverso non può non essere identificato con “quel quid che legittima la parte a stare in giudizio”. Dunque, con la situazione sostanziale dedotta, oggetto del processo. In altre parole –rimanendo nell’ambito di tale teoria - si avrebbe successione nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c. solo qualora il trasferimento a titolo particolare comporti la perdita della legittimazione a stare in giudizio da parte dell’alienante ed il correlativo acquisto di tale legittimazione da parte dell’acquirente; non anche, invece, quando l’alienante conservi la legittimazione processuale. In tale ultima ipotesi, il processo non potrebbe che svolgersi, secondo i principi generali, nei suoi confronti, e non si avrebbe, quindi, successione del diritto controverso. Di converso, la perdita di legittimazione dell’alienante, dunque la successione nel diritto controverso, si verifica, a parere della dottrina dominante, solamente quando sia trasferito un diritto reale in pendenza di una c.d. actio in rem, perché solo in questi casi è riscontrabile una perfetta coincidenza tra il diritto oggetto del processo (il diritto di proprietà o altro diritto reale) e quello oggetto del trasferimento a titolo particolare (appunto, il diritto di proprietà o altro diritto reale), come nel caso in esame. Solo per chiarezza espositiva va premesso che dottrina e giurisprudenza hanno più volte sottolineato che con l'espressione "usucapione" si indica un modo d'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali a titolo originario (Cass. 8122/00). In particolare è stato indicato che fondamento dell'usucapione è, dunque, una particolare situazione di fatto esercitata, senza interruzioni, sulla cosa, da parte di colui che, attraverso tale prolungata signoria, si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. L'usucapione si fonda sul dato oggettivo del verificarsi di determinati fatti. L'acquisizione del diritto, di conseguenza, avviene ipso iure, con il maturarsi delle circostanze richieste dalla legge e la sentenza che accerta l'acquisto è, pertanto, sentenza dichiarativa (Cass. 7224/03). Il possesso ad usucapionem deve essere necessariamente connotato da specifici requisiti, che ne determinino la pienezza e l'esclusività del potere di fatto (Cass. 5500/96; Cass. 7690/93) e non deve essere viziato da violenza o clandestinità (Cass. 7742/90; Cass. 4427/86). La domanda pertanto va accolta.” … (omissis)

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