Tribunale Roma Sez. II Est. Papoff

21/07/2016

…. “ Il Giudice,
a scioglimento della riserva, nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 42213 del ruolo per gli affari contenziosi civile dell’anno 2015, promosso da….


X
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE
RESISTENTE
OSSERVA


….” Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente X ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’iscrizione al registro dei revisori legali, con espresso riconoscimento del periodo di iscrizione precedente, decorrente dal 1995 al 2012, e la eventuale disapplicazione del Decreto Ministeriale prot. 37004 del 29.4.2015 di rigetto della domanda di iscrizione.

Ha riferito di essere stato iscritto nel registro dei revisori contabili dal 1995 e che con provvedimento del Ministero della Giustizia del 2012 era stata disposta la sua cancellazione per omesso versamento dei contributi obbligatori.

La domanda di iscrizione al registro dei revisori legali era stata presentata in data 15.12.2014, successivamente alla regolarizzazione dei documenti.

Il motivo del diniego dell’iscrizione era da ravvisare nella assenza dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2, del D. Lgs. N. 39/2010 e del relativo regolamento attuativo D.M. n. 145/2012, ed in particolare il mancato svolgimento del necessario periodo di tirocinio triennale.

Il ricorrente ha ritenuto applicabile analogicamente l’art. 57 D. Lgs n. 139/2005 in materia di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti secondo cui è possibile la riammissione all’albo del professionista radiato, dovendosi a maggior ragione riconoscersi la medesima possibilità al caso meno grave di cancellazione dal registro dei revisori contabili.

Quindi, poiché nel 1995 non vi era alcun obbligo di tirocinio, il mancato riconoscimento del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei revisori legali costituiva una violazione dei diritti acquisiti prima della cancellazione.

Inoltre ha censurato il richiamo nella nota gravata alle disposizioni della L. n. 132/1997, nonostante tali norme fossero state sostituite dal D. Lgs n. 39/2010, entrato in vigore, a seguito dell’approvazione del regolamento attuativo, il 13.9.2012.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha replicato, in relazione al preteso diritto quesito all’iscrizione nel nuovo registro, che la norma transitoria di cui all’art. 17, comma 1, del DM n. 145/2012, in base alla quale la continuità di iscrizione nel nuovo registro veniva assicurata a coloro che risultavano già iscritti nel Registro dei revisori contabili alla data del 13.9.2012 di entrata in vigore del regolamento attuativo, non era applicabile al ricorrente X il quale a quella data risultava già cancellato dal registro dei revisori contabili.

L’art. 17, comma 1, del DM n. 145/2012, contenuto nel capo IV, Disposizioni transitorie e finali, intitolato “ Prima formazione del registro” così recita:
1. Hanno diritto all’iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Sono altresì iscritti, su richiesta:

  • coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento;
  • coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo.

Ritiene questo Giudice che, pur non risultando X iscritto all’albo dei revisori contabili alla data del 3 settembre 2012, essendo già stato cancellato per morosità, egli avrebbe potuto beneficiare dell’ipotesi di iscrizione su richiesta, avendo comunque già acquisito sin dal 1995 il diritto ad essere iscritto nel Registro dei revisori contabili, anche se in seguito cancellato ai sensi dell’art. 8, comma 5. L. n. 132/97.

Si ritiene altresì che X, pur se cancellato, una volta sanata la morosità, avrebbe avuto il diritto, in assenza di cause ostative, ad essere reiscritto all’albo, così come d’altronde tale diritto è oggi riconosciuto dall’art. 10, comma 4, DM 144/2012, non potendosi ravvisare un carattere di definitività nella cancellazione di cui all’art. 8, comma 5, L. n. 132/97.

Per questi motivi appare applicabile al caso di X l’ipotesi di iscrizione su richiesta di “ coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza sia prodotto entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento” ( art. 17 cit., comma 1, seconda parte).

La ratio della norma transitoria appare quella di consentire, in occasione della prima istituzione del registro, l’iscrizione automatica dei revisori contabili, evidentemente sul presupposto che questi abbiano una competenza che consente loro di esercitare la professione simile dei revisori legali immediatamente, senza attendere di avere effettuato il periodo di tirocinio triennale. Analoga facilitazione è prevista a coloro che, al momento della entrata in vigore del regolamento, essendo in possesso dei requisiti erano in procinto di iscriversi, e quindi si ritiene anche di reiscriversi, all’albo dei revisori contabili, ma con istanza da presentarsi entro un anno a decorrere dal 23.9.2012.

Il ricorrente X avrebbe dovuto, e comunque potuto, sanare prima la morosità, in modo da ottenere il diritto alla reiscrizione all’albo dei revisori contabili e quindi presentare tempestivamente istanza per la iscrizione automatica all’albo dei revisori legali.

Non essendosi verificata tale ipotesi egli ha perso il diritto di beneficiare della disciplina transitoria.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Stante la novità delle questioni affrontate sulle quali non vi è ancora stato un espresso pronunciamento da parte della Corte di Cassazione si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti”….

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