Tribunale Pesaro Sez. Dist. Fano – Ordinanza – Est. Mosci

Ordinanza Sindacale in materia ambientale – pluralità di soggetti onerati – azione di rivalsa in sede monitoria – provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto – diniego -

02/02/2012

La Soc. X, proprietaria di una cava dismessa, viene raggiunta da ordinanza con tingibile e urgente del Sindaco del Comune che ordina indagini su presunto conferimenti illecito di rifiuti. L’ordinanza onera in via solidale le Soc. A e B, presunte conferenti il materiale. La Soc. X, all’esito – negativo- delle indagini, agisce ingiuntivamente nei confronti delle Soc. A e B per richiedere il pagamento da ciascuna di 1/3 della spesa. Opposto il decreto da A e B, la Soc. X chiede al G.I. disporne la provvisoria esecuzione che il giudicante rigetta, con la seguente motivazione: …” Il credito azionato in via monitoria da X è pari”…, “alla spesa per prestazioni aventi ad oggetto la consulenza in materia ambientale, la analisi di campioni e di falca ed i relativi sondaggi, come sopportati dalla medesima ed alla stessa fatturati da imprese terze. Dette spese sarebbero riferibili ad opere di ritombamento della cava gestita dalla stessa X in Comune di F. In relazione a detti esborsi X avrebbe allegato la responsabilità solidale di A e B in virtù della Ordinanza del Sindaco del Comune di F. che aveva ordinato alle tre società, in via solidale, di provvedere alla rimozione “… (di terreno conferito) …” poiché sospettato di contenere tracce di idrocarburi aromatici. In ragione di quanto sopra non si ritiene che il credito azionato in via monitoria abbia i requisiti di cui all’art. 633 cpc difettando, appunto, della liquidità. Il costo affrontato da X non risiederebbe, invero, nella ordinanza del Comune, bensì nelle spese necessarie al fine di adempiere a tale ordinanza. Il debito di A e di B riguarderebbe, infatti, il diverso obbligo di fare al quale sono state intimate. L’interesse di X di vedersi rimborsate di parte delle spese affrontate, sarebbe ravvisabile, quindi, nel fatto illecito contestato dal Comune a tutte e tre le società, ovvero nel vantaggio delle medesime nel non aver affrontato i relativi costi per l’eliminazione del danno, sopportati esclusivamente da X, seppur chiamata in concorso con le prime. In entrambi i casi, però, l’obbligo di riparare il danno, incombente su tutte e tre le società, non sarebbe determinato, dovendo essere modulato in ragione della entità e delle conseguenze del fatto illecito; né determinata sarebbe la relativa spesa. Ne consegue che debba essere rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecuzione al DI opposto”……

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