TRIBUNALE PESARO – RECLAMO Pres. Est. Perfetti

REVOCATORIA ORDINARIA E PROVVEDIMENTO CAUTELARE

02/12/2010

Sul reclamo depositato dal Comune di X avverso l’ordinanza con la quale il giudice monocratico presso lo stesso Tribunale, revocando il proprio precedente provvedimento emanato inaudita altera parte, ha rigettato l’istanza di sequestro conservativo proposto da X odierno reclamante nei confronti di Y, soc. V e soc. Z, il Collegio ha così deciso: … “il reclamo deve accogliersi, avendo il primo giudice revocato, con l’ordinanza impugnata, il proprio precedente decreto di sequestro conservativo emanato inaudita altera parte e, a differenza della successiva ordinanza, basato su ragioni di diritto, oltre che su elementi di fatto, senz’altro esatti e da condividere. Ritenuto, infatti, che l’argomento principale adoperato dalla difesa dei convenuti e fatto proprio dalla reclamata ordinanza – cioè il difetto di interesse a richiedere il provvedimento cautelare da parte di soggetto (il Comune X) il quale è già in possesso del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Ancona, confermativa di quella pronunciata in primo grado dal Tribunale di Urbino e con la quale venne rigettata l’opposizione avverso ordinanza – ingiunzione – non può condividersi non solo per la ragione indicata dal reclamante (cioè l’impossibilità, a norma di statuto, di procedere esecutivamente sulle quote sociali), ma prima ancora in quanto la presente causa – nel contesto della quale la misura cautelare viene richiesta – non riguarda l’accertamento del credito ( per il quale esiste, appunto, già il titolo ottenuto dal Comune nell’altro giudizio), bensì la revocatoria dell’atto dispositivo con il quale la società debitrice V rappresentata da Y ha conferito nella società Z s.a.s. il proprio patrimonio, costituito tra l’altro, dalle sue partecipazioni in società terze. Ritenuto che la diversità di oggetto delle due controversie giudiziarie e la specialità di quella attuale escludono rilevanza alla predetta eccezione sollevata dai convenuti, dovendosi in questa sede far sì che la futura decisione che interverrà sulla (eventuale) revocatoria di quell’atto dispositivo non sia nel frattempo frustrata da ulteriori comportamento elusivi, rispetto ai quali gli attuali convenuti hanno dimostrato spiccata propensione in passato. Ritenuto che parimenti non condivisibile è l’argomento (insussistenza di ragione di credito nei confronti della società Z s.a.s.) che ha indotto il primo giudice – anche qui modificando radicalmente il proprio precedetne decreto atutorizzativo emesso inaudita altera parte – a rigettare l’istanza cautelare anche nei confronti di questa società, posto che, anche prescindendo dalla suddetta questione, sono evidenti da un lato la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di revocatoria di un atto di cessione effettuato dal debitore in favore – appunto – di questo soggetto, non potendosi naturalmente dichiarare l’inefficacia di un negozio se non nel contraddittorio delle parti di questo, e la conseguente necessità che anche il provvedimento cautelare sia richiesto nei confronti di tale litisconsorte necessario, dall’altro la possibilità – positivamente stabilita (art. 2906, 2° comma, cod. civ.) di chiedere ed ottenere il provvedimento di sequestro conservativo anche in danno di chi, come il terzo acquirente, non sia debitore dell’istante, anche allo scopo di non rendere priva di pratica utilità la misura che ha per oggetto appunto beni ormai trasferiti nel patrimonio del terzo, ritenuto, poi, quanto ai requisiti del fumus boni juris dell’azione revocatoria oggetto del presente giudizio, nonché del periculum in mora e del consilium fraudis, che debbano condividersi integralmente le ragioni e gli argomenti addotti dal primo giudice a motivazione dell’originario decreto autorizzativo della cautela richiesta e che debbono intendersi in questa sede riportati; P.Q.M. Il tribunale accoglie il reclamo e per l’effetto autorizza il Comune X a procedere a sequestro conservativo” … .

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