Tribunale – Ord. Proc. 1276/2010 R.G. EST. PINI

Giudizio di opposizione alla esecuzione giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo – art. 273 c.p.c. applicazione e conseguenze

28/03/2014

Il Giudice Istruttore, letti gli atti relativi alla causa ____/12 R.G., sciogliendo la riserva, rilevato che: - la causa avente R.G. n. ____/12 e incardinata presso questo giudice per iniziativa di X ha ad oggetto l’accertamento dell’obbligo di adempimento del terzo V srl nei confronti di M (debitore esecutato di x) e, più precisamente, del suo presunto dovere di pagamento della residua somma nascente dalla stipula del contratto definitivo immobiliare, avvenuta fra V ed M . - Risulta pendente, sempre dinanzi a questo giudice, anche la causa di opposizione all’esecuzione avente RG n. ___/10 che vede opposti V ed M e nella quale l’asserito credito di quest’ultimo verso il primo (che l’attore del giudizio RG ___/12 – intende sottoporre a pignoramento) è oggetto di contestazione. - In base ai dettami della Corte di Cassazione, “Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, in quanto funzionalizzato all’individuazione della cosa assoggettata ad espropriazione forzata, all’esito della mancanza o della contestazione della dichiarazione ex art. 548 cod. proc. civ., ha ad esclusivo oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato” (Cass. n. 8133/09). - Qualora già penda un giudizio relativo al rapporto obbligatorio tra debitore esecutato e terzo suo debitore, si configura, secondo la giurisprudenza, una vera e propria ipotesi di litispendenza, (“Nell’espropriazione forzata presso terzi di un credito,. Qualora a seguito della contestazione sulla dichiarazione del terzo debitore, la causa, eccedendo la Competenza per valore del pretore, sia rimessa al Tribunale competente ex art. 26 cod. proc. civ, ma risulti già pendente altra controversia, in ordine al rapporto obbligatorio tra il debitore esecutato ed il terzo suo debitore, davanti ad un Tribunale diverso da quello del luogo di residenza del terzo stesso, deve trovare applicazione, oltre che l’art. 548 cod. proc. civ., l’art. 39 dello stesso codice, disciplinante l’ipotesi di litispendenza, giacche tra le due controversie v’è identità e la presenza, quale litisconsorte necessario del creditore esecutante non amplia il thema decidendum. Pertanto, il tribunale, cui sia stata rimessa la cognizione della causa relativa alla contestazione sulla dichiarazione del terzo, deve dichiarare la litispendenza, e la cognizione della relativa causa spetta al tribunale già preventivamente adito per la decisione della controversia sull’obbligazione tra debitore e terzo, ove il creditore esecutante e legittimato ad intervenire, esercitando così il medesimo impulso processuale previsto dall’art. 548” ved. Cass. n. 281/79); - L’ordinanza emessa dal giudice in data 27/4/2011, nell’ambito del giudizio RG___/10 (invocata quale prova del credito nel giudizio RG ___/12) con la quale è stata negata la sospensione di efficacia del titolo esecutivo, è stata pronunciata allo stato degli atti e non può bastare, di per sé e pur valendo quale elemento significativo, a sancire la sussistenza del credito medesimo, dovendosi, a questo scopo, attendere l’esito del processo; - Non risulta, nel caso di specie, invocabile l’art. 295 cpc, non trattandosi, da un lato di rapporto di pregiudizialità/dipendenza tra le due cause (bensì, come visto, di vera e propria identità) e, dall’altro, non ravvisandosi l’utilità di una sospensione, dal momento che, una volta conclusosi il giudizio sul credito litigioso tra il debitore ed il terzo l’altro giudizio sull’accertamento dell’obbligo del terzo dovrebbe prendere atto di ciò e riprodurre pedissequamente l’esito del primo contenzioso; - Trattandosi, tuttavia, di cause identiche pendenti contemporaneamente presso il medesimo ufficio ed il medesimo giudice, non è possibile fare applicazione dell’art. 39 cpc, dovendo, invece, trovare spazio, l’art. 273 c. 1 cpc, a mente del quale “se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne dispone la riunione”; P.Q.M. Dispone la riunione dei procedimenti – omissis -

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