Tribunale di Urbino - Sezione Lavoro - Est. Piersantelli - Sentenza n. 96/2015

ERSU - Direttore retribuzione di risultato - Limite - Concertazione - CCNL 23.12.1999 - Violazione

24/10/2015

Il Direttore dell’ERSU, convenendo in giudizio la Regione chiedeva che fosse disapplicata la deliberazione della Giunta Regionale nella parte in cui aveva previsto ed imposto un limite alle retribuzioni di risultato in percentuale all’importo liquidato quale retribuzione di posizione. Il Tribunale ha considerato fondata la domanda per le seguenti motivazioni: “… l’ERSU è qualificato dalla legge regionale n. 38 del 1996 quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, strumentale della Regione Marche, dotato di autonomia gestionale ed amministrativa; esso esercita le funzioni attribuitegli dalla legge regionale “nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione” (art. 7 commi 2 e 3 L.R. n. 38 cit.). … … il Direttore dell’ERSU (art. 15 comma 1) è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ERSU, dura in carica quanto il consiglio medesimo e può essere riconfermato. … … l’art. 16 comma 2 stabilisce che “al personale degli ERSU si applica lo stato giuridico, il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ruolo della Regione”… La materia retributiva è oggetto di contrattazione collettiva e con riferimento alla retribuzione di risultato, l’art. 4 comma 1 del CCNL 23.12.1999 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si svolge in particolare su alcune materie, tra le quali (lett. g) i “criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato” … … il comma 4 dello stesso articolo prevede che “negli enti con meno di cinque dirigenti, le materie indicate nel comma 1 sono oggetto di concertazione …”. … l’art. 29 del CCNL intitolato “retribuzione di risultato” stabilisce al comma 1 che “gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato”. L’arbitrarietà della riduzione discende, infatti, in primo luogo dalla circostanza che la decisione della Giunta Regionale è stata adottata senza alcuna concertazione come previsto, invece, dall’art. 4 citato; in secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, dalla circostanza che non valgono per la retribuzione di risultato le misure specifiche per la riduzione dei costi del personale, introdotte con il c.d. patto di stabilità, di cui alla citata delibera n. 276 del 27.2.2012. …” … ne consegue che la delibera nella parte in cui ha imposto il limite alla retribuzione di risultato, nei termini sopra riportati, ha esorbitato dalle competenze direttive della Regione nei confronti dell’ente pubblico strumentale ERSU e deve essere disapplicata nel caso di specie, in conformità a quanto richiesto dal ricorrente. …”

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