Tribunale di Urbino – Pres. Cigliola Est. Savino

Termine per il deposito dell’accordo ex art. 182 bis L.F. prorogabilità

31/07/2012

“vista l’istanza depositata da X s.r.l. in liquidazione; vista la documentazione allegata all’istanza; rilevato che da tale documentazione emerge la volontà del ceto creditorio di perfezionare l’accordo di ristrutturazione del debito e che tale proposito non si è ad oggi perfezionato per ragioni per lo più legate alle procedure decisionali delle banche; rilevato che i termini di cui all’art. 182 bis L.F. non hanno natura processuale; fatta, tuttavia, applicazione della norma di cui all’art. 154 c.p.c.; così provvede: - Dispone la proroga, fino al 30.9.2012, del solo termine per il deposito in Cancelleria dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; resta fermo lo spirare del termine relativo al divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati; resta, infine, impregiudicata l’ulteriore prerogativa di cui al terzo comma dell’art. 182 bis L.F.” … … …

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