Tribunale di Rimini - Ordinanza - Est. Bernardini

Sanzioni amministrative – Sospensione dell’esecuzione ex art. 22 L. 689/1981

21/02/2012

… “rilevato che le doglianze dell’opponente – che a fronte di alcune irregolarità relative a parte delle somme ricevute quali contributi all’agricoltura – si è visto ingiungere (con provvedimento del 14.7.2011) la restituzione della somma integralmente ricevuta quale sussidio, non appaiono peregrine, ricorrendo al contrario “gravi motivi” legittimanti la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981.” … “rilevato che la documentazione formata dalla Guardia di Finanza fa riferimento in particolare alle seguenti irregolarità: 1) note di accredito (contabilizzata) per una somma complessiva inferiore ad € 6.000,00 non depositata all’autorità competente per la concessione della sovvenzione; 2) fattura utilizzata per ottenere il finanziamento e non contabilizzata per una cifra inferiore ad € 6.000,00; 3) difformità nelle date di esecuzione dei pagamenti (relativi agli investimenti) rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di concessione del bonifico; ritenuto che, sulla base della normativa sopra esposta, non appare prima facie versarsi in ipotesi di grave errore causato da indicazioni non veritiere (art. 18, 1° comma lettera c), in quanto non risulta che gli investimenti non siano effettuati ed apparendo la divergenza nelle date di pagamento elemento non sufficiente a fondare l’esistenza di un “grave errore” (concetto peraltro nemmeno evocato dal provvedimento impugnato, che si limita a registrare l’esistenza di indicazioni non veritiere, come se tale elemento fosse sufficiente ad importare revoca automatica dei contributi erogati), anche considerato che il comma 2° dell’art. 18 della L. Regionale 15/1997 prevede (addirittura) la possibilità di proroga per giustificato motivo dei termini stabiliti per l’attuazione degli interventi (ciò che a fortiori appare rendere irrilevante la circostanza che il pagamento – in relazione ad interventi puntualmente eseguiti nei termini previsti – sia intervenuto in parte successivamente rispetto alla data prevista); ritenuto parimenti che, in ogni modo, non risultano considerati (ed opportunamente contestati nella eventuale non veridicità), nel provvedimento impugnato, i conteggi e le argomentazioni esposte dall’opponente nella fase procedimentale (ed in particolare, ammesso e non concesso che la difformità elle date degli avvenuti pagamenti possano importare “grave errore” giustificante la revoca del contributo, dai conteggi contenuti nel verbale di assunzione di informazioni del 31.3.2010 risulterebbe comunque giustificata una consistente tranche dei contributi erogati, tranche che di conseguenza in quanto non di indebita percezione non sarebbe soggetta a revoca); ritenuto che l’impostazione secondo la quale l’attività dell’ente erogante (e revocante) sarebbe irrimediabilmente adagiata (si fa riferimento al concetto di “attività vincolata”) sugli esiti dell’attività di indagine della Guardia di Finanza appare logicamente e giuridicamente errata, essendo evidentemente rimesse all’Amministrazione valutazioni alla stessa (e non anche alla Guardia di Finanza) spettanti secondo la lettera della legge (nel caso di specie si tratta di valutare l’esistenza di un “grave errore” causato da indicazioni non veritiere art. 18, 1 comma lettera c), non essendo – ex lege – le mere indicazioni non veritiere una causa automatica di revoca); ritenuto in definitiva che, trattandosi di revoca di finanziamenti indebitamente concessi, non appaia ammissibile per l’Amministrazione, in presenza di irregolarità relative a parte dei finanziamenti concessi, in quanto tale facoltà non risulta prevista dalla legge, che fa riferimento esclusivamente a finanziamenti “indebiti” P.Q.M. Sospende l’esecuzione del provvedimento “……

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